Art. 283. 
 
        Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica 
 
  1. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,  costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla  circolazione  dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,
nei casi in cui: 
    a) il sinistro sia stato  cagionato  da  veicolo  o  natante  non
identificato; 
    b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; 
    c) il veicolo o natante risulti  assicurato  presso  una  impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del  sinistro
si  trovi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi   venga   posta
successivamente; 
    d) il veicolo sia posto in circolazione contro  la  volonta'  del
proprietario,  dell'usufruttuario,  dell'acquirente  con   patto   di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 
  2. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  a),  il  risarcimento  e'
dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di  cui  al  comma  1,
lettera b), il risarcimento e'  dovuto  per  i  danni  alla  persona,
nonche' per i  danni  alle  cose,  il  cui  ammontare  sia  superiore
all'importo  di  euro  cinquecento,  per  la  parte  eccedente   tale
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e'
dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle  cose.  Nel
caso di cui al comma  1,  lettera  d),  il  risarcimento  e'  dovuto,
limitatamente  ai  terzi  non  trasportati  e  a  coloro   che   sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono  inconsapevoli
della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia  per  i
danni a cose. 
  3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito
nei  limiti  dei  minimi  di  garanzia  previsti,  per  ogni  persona
danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui  all'articolo
128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale  di
inabilita' permanente, la qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
percentuale di reddito del  danneggiato  da  calcolare  a  favore  di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle  norme
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno  e'
risarcito nei limiti dei massimali indicati nel  regolamento  di  cui
all'articolo 128 per i  veicoli  o  i  natanti  della  categoria  cui
appartiene il mezzo che ha causato il danno. 
  5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada  e'  surrogato,
per l'importo pagato, nei diritti  dell'assicurato,  del  danneggiato
verso l'impresa posta  in  liquidazione  coatta,  beneficiando  dello
stesso trattamento previsto per i crediti di  assicurazione  indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che
ha provveduto alla liquidazione del  danno,  ai  sensi  dell'articolo
150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di  garanzia  per
le vittime della strada in caso di liquidazione  coatta  dell'impresa
di assicurazione del veicolo responsabile.