Art. 284. 
 
             Sinistri verificatisi in altro Stato membro 
 
  1. Il Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada  e'  tenuto
altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio  di  un  altro
Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso
un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato  in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di  servizi,  che
al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5. 
  2. Il Ministro delle attivita' produttive autorizza, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la  CONSAP  a  sottoscrivere  le
convenzioni  con  i  fondi  di  garanzia  degli  altri  Stati  membri
concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.