Art. 289. 
 
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato
                       e sui giudizi pendenti 
 
  1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti  dell'impresa
di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato  prima  che
sia stato pubblicato il decreto di liquidazione  coatta,  all'impresa
designata per il  risarcimento  dei  danni  entro  i  limiti  fissati
dall'articolo 283, comma 4. 
  2. Se il decreto di  liquidazione  coatta  interviene  prima  della
formazione del giudicato, il processo  prosegue,  nei  confronti  del
commissario liquidatore e dell'impresa designata,  decorsi  sei  mesi
dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni  caso
le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati
dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata. 
  3. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  anche  per  le
ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.