Art. 292. 
 
       Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata 
 
  1. L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione,  ha
risarcito il danno nei casi  previsti  dall'articolo  283,  comma  1,
lettere a)  b)  e  d),  ha  azione  di  regresso  nei  confronti  dei
responsabili del sinistro  per  il  recupero  dell'indennizzo  pagato
nonche' degli interessi e delle spese. 
  2. Nel caso  previsto  dall'articolo  283,  comma  1,  lettera  c),
l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il
danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato
e del danneggiato verso l'impresa posta in  liquidazione  coatta  con
gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.