Art. 297. 
 
     Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano 
 
  1. L'Organismo di indennizzo italiano e'  incaricato  di  risarcire
gli  aventi  diritto  che  abbiano  residenza  nel  territorio  della
Repubblica, per danni a  cose  o  a  persone  derivanti  da  sinistri
avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: 
    a) un veicolo assicurato  tramite  uno  stabilimento  situato  in
altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro; 
    b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; 
    c) un veicolo di cui risulti  impossibile,  entro  due  mesi  dal
sinistro, identificare l'impresa di assicurazione. 
  2. Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  l'Organismo  di
indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto
in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia
aderito al sistema della carta verde.