Art. 298. 
 
         Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a),  e  2,
gli aventi diritto possono  presentare  all'Organismo  di  indennizzo
italiano richiesta di risarcimento: 
    a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per  la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella  richiesta
di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli  aventi  diritto
hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa  di
assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro  o  al
mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
    b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato
un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel  territorio  della
Repubblica; in tale caso gli aventi diritto  non  possono  presentare
all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta  di  risarcimento,
se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di
assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno
ricevuto una risposta motivata entro  tre  mesi  dalla  presentazione
della richiesta. 
  2. L'Organismo  di  indennizzo  italiano  si  astiene  o  cessa  di
intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento  che  hanno
intrapreso  o  intraprendano  un'azione  legale  direttamente  contro
l'impresa  di  assicurazione  ovvero  contro  il   responsabile   del
sinistro. 
  3.  L'intervento   dell'Organismo   di   indennizzo   italiano   e'
sussidiario rispetto alla richiesta nei  confronti  della  persona  o
delle persone che hanno causato  il  sinistro  ovvero  nei  confronti
dell'impresa di assicurazione o del suo  mandatario.  L'Organismo  di
indennizzo  italiano  non  puo'  subordinare  il  risarcimento   alla
dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o  rifiuti
di pagare. 
  4.  Gli  aventi  diritto  presentano  all'Organismo  di  indennizzo
italiano la propria richiesta di risarcimento  nelle  forme  previste
dal regolamento, adottato dal Ministro  delle  attivita'  produttive,
che da' attuazione al presente titolo. 
  5. L'Organismo di indennizzo italiano  interviene  entro  due  mesi
dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la  richiesta
di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva
risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo  mandatario
per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi  diritto
al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro  il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'organismo
di indennizzo. 
  6. L'Organismo di indennizzo  italiano  informa  immediatamente  di
aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli  aventi  diritto  e
che interverra' entro due mesi a  decorrere  dalla  presentazione  di
detta richiesta, i seguenti soggetti: 
    a) l'impresa di assicurazione  con  la  quale  e'  assicurato  il
veicolo  che  ha  causato  il  sinistro  o  il  mandatario   per   la
liquidazione dei sinistri; 
    b)  l'organismo  di   indennizzo   dello   Stato   membro   dello
stabilimento  dell'impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il
contratto; 
    c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; 
    d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione  dello  Stato  ove  e'
avvenuto il sinistro, se il sinistro e' stato causato da  un  veicolo
stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il
sinistro. 
  7. L'organismo di indennizzo italiano cui e'  stata  presentata  la
richiesta  di  risarcimento  e'   tenuto   a   rispettare,   per   la
determinazione della responsabilita' e la quantificazione del  danno,
le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e'  avvenuto
il sinistro.