Art. 300. 
 
    Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b)  e  c),
l'Organismo  di  indennizzo  italiano,  ricevuta  la   richiesta   di
risarcimento, ne informa immediatamente: 
    a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo  che
ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si  tratti  di
un veicolo non assicurato, nonche' il Fondo di garanzia  dello  Stato
membro in cui e' accaduto  il  sinistro  se  diverso  da  quello  ove
staziona abitualmente il veicolo; 
    b) il  fondo  di  garanzia  dello  Stato  membro  in  cui  si  e'
verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia  stato  causato
da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo. 
  2. L'Organismo di indennizzo italiano,  ricevuta  la  richiesta  di
risarcimento, e' tenuto a rispettare,  per  la  determinazione  della
responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del  diritto
positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro. 
  3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito  gli
aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1,  ha  diritto  di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento
e di quanto sostenuto a titolo di spese  dirette  e  indirette  nella
misura  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'accordo  fra   gli
organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e  i  fondi
di garanzia: 
    a) al Fondo di garanzia dello Stato  membro  in  cui  il  veicolo
staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere  identificata
l'impresa di assicurazione; 
    b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si  e'  verificato
il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; 
    c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si  e'  verificato
il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.