Art. 301. 
 
 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada 
 
  1. Il Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  rimborsa
l'organismo di indennizzo dello Stato membro  nel  quale  gli  aventi
diritto al  risarcimento  risiedono  della  somma  con  la  quale  il
predetto organismo ha risarcito tali aventi  diritto,  nonche'  delle
spese dirette e indirette di  cui  all'articolo  300,  comma  3,  nei
seguenti casi: 
    a) sinistri avvenuti in uno Stato membro  diverso  da  quello  di
residenza degli aventi  diritto  al  risarcimento  e  causati  da  un
veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica  per
il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione; 
    b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da
un veicolo non identificato o da un veicolo  non  assicurato  di  uno
Stato terzo. 
  2. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,  dopo  aver
rimborsato  l'organismo  di  indennizzo,  ha  diritto  di  esercitare
l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.