Art. 302. 
 
                        Ambito di intervento 
 
  1. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  caccia,  costituito
presso  la  CONSAP,  risarcisce  i   danni   causati   nell'esercizio
dell'attivita' venatoria per i quali vi e' obbligo  di  assicurazione
nei casi in cui: 
    a) l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato; 
    b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei  danni  non
risulti    coperto    dall'assicurazione    obbligatoria    per    la
responsabilita' civile; 
    c)  l'esercente  l'attivita'  venatoria  sia  assicurato   presso
un'impresa operante nel territorio  della  Repubblica  in  regime  di
stabilimento o di prestazione  di  servizi  e  che,  al  momento  del
sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta  o  vi  sia  posta
successivamente. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto  solo
per  i  danni  alla  persona  che  abbiano  comportato  la  morte  od
un'invalidita' permanente superiore al venti per cento. Nel  caso  di
cui alla lettera b), il risarcimento  e'  dovuto  per  i  danni  alla
persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia  superiore
all'importo stabilito nel  regolamento  di  attuazione  del  presente
capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e' dovuto  per
i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il  cui  ammontare
sia superiore all'importo di  euro  cinquecento.  La  percentuale  di
inabilita' permanente, la qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
percentuale di reddito del  danneggiato  da  calcolare  a  favore  di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle  norme
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e' risarcito  nei
limiti dei minimi di garanzia previsti  nella  legge  che  disciplina
l'esercizio dell'attivita' venatoria.