Art. 304. 
 
                  Diritto di regresso e di surroga 
 
  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che,  anche  in
via  di  transazione,  ha  risarcito  il  danno  nei  casi   previsti
all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei
confronti del responsabile del danno per il recupero  dell'indennizzo
pagato, nonche' degli interessi e delle spese. 
  2. Nel caso previsto all'articolo 302,  comma  1,  lettera  c),  il
Fondo di garanzia per le vittime della caccia  che  ha  risarcito  il
danno e' surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato
e del danneggiato  verso  l'impresa  posta  in  liquidazione  coatta,
beneficiando dello stesso  trattamento  previsto  per  i  crediti  di
assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).