Art. 305. 
 
                  Attivita' abusivamente esercitata 
 
  1. Chiunque  svolge  attivita'  assicurativa  o  riassicurativa  in
difetto di autorizzazione e'  punito  con  la  reclusione  da  due  a
quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila. 
  2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa  o
riassicurativa  in  difetto  di  iscrizione  al   registro   di   cui
all'articolo 109 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da euro diecimila a euro centomila. 
  3. Se vi e' fondato sospetto  che  una  societa'  svolga  attivita'
assicurativa  o  riassicurativa  in  violazione  del  comma  1  o  di
intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma
2,  l'ISVAP  richiede  al  tribunale  l'adozione  dei   provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine
denunzia i fatti al pubblico ministero. 
  4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che  si  avvalgono
di intermediari  non  iscritti  alle  sezioni  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro  diecimila  ad  un  massimo  di  euro
centomila. 
  5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto
di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito  a  norma
dell'articolo 348 del codice penale. 
 
          Note all'art. 305: 
              - Per l'art.  2409  del  codice  civile  vedi  le  note
          all'art. 238. 
              - L'art. 348 del codice penale e' il seguente: 
              «Art. 348 (Abusivo esercizio  di  una  professione).  -
          Chiunque abusivamente  esercita  una  professione,  per  la
          quale e' richiesta una speciale abilitazione  dello  Stato,
          e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la  multa
          da lire duecentomila a un milione.».