Art. 309. 
 
                 Attivita' oltre i limiti consentiti 
 
  1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica
o in Stati terzi e che esercitano l'attivita'  assicurativa  oltre  i
limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11,  12,  13,
15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 
  2. Le mutue assicuratrici di cui  all'articolo  52  che  esercitano
l'attivita'  assicurativa  oltre  i  limiti  dell'autorizzazione   in
violazione degli articoli  53  e  55  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
  3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  ad
euro cinquantamila sono soggetti gli  intermediari  che,  in  proprio
oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per  conto
o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.