Art. 312. 
 
                       Vigilanza supplementare 
 
  1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o  delle
relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.  L'incompletezza
o l'erroneita'  della  comunicazione  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
  2. L'omissione della comunicazione preventiva di  cui  all'articolo
216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Se  l'omissione  riguarda  un'operazione   da   cui   puo'   derivare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro  cinquantamila.
L'incompletezza o l'erroneita' della  comunicazione  preventiva  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  mille  ad
euro diecimila. 
  3. L'omissione della  comunicazione  periodica  successiva  di  cui
all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme  di  attuazione  e'
punita  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita'
delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.