Art. 314. Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento 1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. 2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. 3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.