Art. 315. 
 
                        Procedure liquidative 
 
  1. Nei casi  previsti  dagli  articoli  148,  149  e  150  o  dalle
disposizioni  di  attuazione  la  formulazione  dell'offerta   o   la
corresponsione della somma che siano  effettuate  fino  a  centoventi
giorni  dalla  scadenza  del  termine   utile   ovvero   la   mancata
comunicazione  del  diniego  dell'offerta  nel  medesimo  termine  e'
punita: 
    a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con  la  sanzione  da
euro trecento ad euro novecento; 
    b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione  da
euro novecento ad euro duemilasettecento; 
    c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la  sanzione  da
euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; 
    d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con  la  sanzione
da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento. 
  2. Qualora, oltre i centoventi  giorni  dal  termine  utile,  siano
omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi  del
diniego o il pagamento della  somma,  l'inosservanza  degli  obblighi
previsti dagli articoli 148,  149  e  150  o  delle  disposizioni  di
attuazione e' punita con la sanzione da  euro  diecimilaottocento  ad
euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro
ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone  o  per
il caso morte. 
  3. Qualora l'impresa  formuli  l'offerta  in  ritardo  rispetto  al
termine utile e contestualmente provveda al  pagamento  della  somma,
l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e  150
o  delle  disposizioni  di  attuazione  e'  punita  con  le  sanzioni
rispettivamente previste ai commi 1 e 2,  diminuite  del  trenta  per
cento.