Art. 319. Regole di comportamento 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.