Art. 319. 
 
                       Regole di comportamento 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  all'articolo  183  o
delle relative norme  di  attuazione  quando  la  commercializzazione
riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo  2,  comma  1,  ad
eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
  2.  La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e   cautelari
adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e  184,  comma  1,  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad
euro centomila.