Art. 32. 
 
             Determinazione delle tariffe nei rami vita 
 
  1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni  indicate
nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa,
mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di  far  fronte
ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti  degli  assicurati
e, in particolare, di costituire per i singoli contratti  le  riserve
tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa  in  considerazione
la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono
essere impiegate in modo sistematico e  permanente  risorse  che  non
derivano dai premi pagati. 
  2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto  dei  limiti
indicati  all'articolo  33,  nonche'  delle  regole  applicative  dei
principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento. 
  3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei  premi
spetta all'attuario e forma  oggetto  di  una  relazione  tecnica  da
conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita  i
rami vita e' trasmesso all'ISVAP insieme  ad  una  relazione  tecnica
nella  quale  l'attuario   incaricato   descrive   analiticamente   i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con  riferimento  alle
basi tecniche adottate, per il calcolo delle  riserve  tecniche,  con
specifica evidenza delle  eventuali  valutazioni  implicite  e  delle
relative  motivazioni,  attesta  la  correttezza   dei   procedimenti
seguiti, riferisce sui controlli operati  in  ordine  alle  procedure
impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta  rilevazione
del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte  le
riserve tecniche,  ivi  comprese  le  eventuali  riserve  aggiuntive,
appostate in bilancio. 
  4. Nel caso di utilizzazione sistematica e  permanente  di  risorse
estranee ai premi ed  ai  relativi  proventi,  l'ISVAP  puo'  vietare
l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi  che  hanno
provocato la situazione di squilibrio. 
  5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio  naturale
a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di  revisione  delle
basi tecniche. In caso di violazione  del  divieto  il  contratto  e'
nullo e si applica l'articolo 167, comma 2. 
  6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle  basi
tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche
di ciascuna tariffa.