Art. 321. 
 
                  Doveri degli organi di controllo 
 
  1. Ai  componenti  degli  organi  di  controllo  di  un'impresa  di
assicurazione o di  riassicurazione  che  omettono  le  comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1  e  3,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
  2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti
organi delle societa' che controllano un'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali  omettono
le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. 
  3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia  dei  provvedimenti
sanzionatori adottati nei confronti dei  soggetti  per  i  quali  sia
richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 
  4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP  dei  provvedimenti
adottati.