Art. 324. 
 
    Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  109,
commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo  periodo,  120,  121,
131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative
norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al  registro
di cui all'articolo 109 e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro  diecimila,  anche  se  commessa  da
propri dipendenti o altri ausiliari. 
  2. Nei casi di particolare gravita' o di ripetizione  dell'illecito
i limiti minimo e massimo della sanzione  di  cui  al  comma  1  sono
raddoppiati.