Art. 325. 
 
        Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. Ad eccezione delle sanzioni di  cui  al  capo  V,  irrogate  nei
confronti delle persone fisiche  responsabili  della  violazione,  le
sanzioni pecuniarie sono applicate  nei  confronti  delle  imprese  e
degli intermediari responsabili della violazione. 
  2. Qualora  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dimostrino  che  la
violazione e' stata commessa da propri  dipendenti  o  collaboratori,
con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio,  la
sanzione e' comminata al  dipendente  o  al  collaboratore  alla  cui
azione  o  omissione  e'   imputabile   l'infrazione.   L'impresa   e
l'intermediario  ne  rispondono  come  responsabili   civili,   salvo
rivalsa. 
  3. Le imprese rispondono in solido con  l'autore  della  violazione
nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da  soggetti
ai quali siano state  affidate  funzioni  parzialmente  comprese  nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.