Art. 326. 
 
 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1.  L'ISVAP,  ad  eccezione  dei  casi  di  assoluta  mancanza   di
pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o
per gli interessi degli assicurati e degli  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative,   nel   termine   di   centoventi   giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta
per i soggetti  residenti  all'estero,  provvede  alla  contestazione
degli  addebiti  nei  confronti  dei  possibili  responsabili   della
violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148  e
149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo'  essere
sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora  l'impresa  dimostri
che sono in corso accertamenti  dovuti  ad  un  fondato  sospetto  di
frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza  che  l'impresa
abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di
cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela  o  della  denuncia
sospende la procedura. La sentenza o  il  diverso  provvedimento  del
giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione. 
  2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1,  entro
i successivi  sessanta  giorni  le  parti  del  procedimento  possono
provvedere al pagamento nella misura piu'  favorevole  fra  la  terza
parte del massimo ed il doppio del minimo  della  pena  edittale.  Il
pagamento estingue la violazione. 
  3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta  o
nei casi in cui tale facolta' non e' prevista, possono proporre,  nel
termine di cui al comma 2, reclamo  avverso  la  contestazione  degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione  consultiva
sui procedimenti sanzionatori. 
  4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita'
produttive, e' composta da un  magistrato,  anche  in  pensione,  con
qualifica non inferiore a consigliere della  Corte  di  cassazione  o
qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario  di  ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e  da  un  dirigente  del  Ministero
delle attivita' produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato  ha
durata  quadriennale  ed  e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.  E'
stabilita con regolamento del Ministro  delle  attivita'  produttive,
nel rispetto dei  principi  del  giusto  procedimento,  la  procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime  di  incompatibilita'
dei componenti. La Commissione consultiva opera presso  l'ISVAP,  che
provvede alle spese per il  suo  funzionamento  ed  al  compenso  dei
componenti. 
  5. A seguito dell'esercizio della facolta' di  reclamo  di  cui  al
comma  3,  la  Commissione  consultiva   acquisisce   le   risultanze
istruttorie, esamina gli scritti  difensivi  e  dispone  l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare  anche  con  l'assistenza  di
avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione,
la  Commissione  consultiva  puo'  disporre   l'archiviazione   della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata  la  violazione,  trasmette  al  Ministro
delle attivita' produttive la  proposta  motivata  di  determinazione
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  avuto  riguardo   anche
all'eventuale attenuazione o eliminazione delle  conseguenze  dannose
ed all'adozione di misure idonee a  prevenire  la  ripetizione  della
violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e  11  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle risultanze  della
proposta della Commissione consultiva  o  ad  istanza  dell'ISVAP  in
assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale,  che
viene  successivamente   comunicato   dall'ISVAP   alle   parti   del
procedimento. 
  7.  Le  controversie  relative  ai  ricorsi   avverso   i   decreti
ministeriali  che  applicano   la   sanzione   sono   devolute   alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.   I   ricorsi
medesimi, da proporsi  al  tribunale  amministrativo  regionale  sono
notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio  con
propri legali. 
  8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e
le sentenze dei giudici amministrativi che decidono  i  ricorsi  sono
pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP. Il  Ministero  delle  attivita'
produttive, su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione  e
degli interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. 
 
          Note all'art. 326: 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.) concerne
          «Modifiche al sistema penale»; in particolare gli  articoli
          8, 8-bis e 11 sono i seguenti: 
              «Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che  prevedono
          sanzioni amministrative).  -  Salvo  che  sia  diversamente
          stabilito dalla legge, chi  con  una  azione  od  omissione
          viola  diverse   disposizioni   che   prevedono,   sanzioni
          amministrative o  commette  piu'  violazioni  della  stessa
          disposizione,  soggiace  alla  sanzione  prevista  per   la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. 
              Alla stessa  sanzione  prevista  dal  precedente  comma
          soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni,  esecutive
          di un medesimo disegno posto in  essere  in  violazione  di
          norme che stabiliscono sanzioni  amministrative,  commette,
          anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa  o  di
          diverse  norme  di  legge  in  materia  di  previdenza   ed
          assistenza obbligatorie. 
              La disposizione di cui al precedente comma  si  applica
          anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  2
          dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non   sia   gia'
          intervenuta sentenza passata in giudicato.». 
              «Art. 8-bis (Reiterazione delle  violazioni).  -  Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.». 
              «Art. 11 (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.».