Art. 329. 
 
                 Intermediari e periti assicurativi 
 
  1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi  i
produttori diretti, i collaboratori e gli  altri  soggetti  ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti
assicurativi che nell'esercizio della loro attivita', anche nei  casi
puniti ai sensi dell'articolo 324,  violino  le  norme  del  presente
codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in  base  alla
gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva,  con
una delle seguenti sanzioni: 
    a) richiamo; 
    b) censura; 
    c) radiazione. 
  2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo
motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e'
disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta
per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
dei rapporti di intermediazione. 
  3. I provvedimenti  disciplinari  sono  notificati  all'interessato
mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese  con  le
quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.