Art. 33. 
 
 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita 
 
  1. L'ISVAP determina, con regolamento, per  tutti  i  contratti  da
stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse  un  tasso
di interesse massimo, che non puo' superare il sessanta per cento del
tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. 
  2. L'ISVAP puo' altresi' determinare  nel  regolamento  piu'  tassi
massimi di interesse, diversificati  secondo  la  moneta  in  cui  e'
espresso il  contratto,  purche'  ciascuno  di  essi  non  superi  il
sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari  dello
Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP
consulta preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato  membro
interessato. 
  3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse,  entro  i  limiti
previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali. 
  4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2,  puo'
stabilire nel regolamento, per  specifiche  categorie  di  contratti,
valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire
limiti particolari per i  contratti  a  premio  unico  o  di  rendita
vitalizia immediata senza facolta'  di  riscatto,  per  i  quali  gli
impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo. 
  5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di  cui  al  comma  4,
l'impresa  puo'  scegliere  il  tasso  di  interesse  prudenziale  da
adottare, tenendo conto della moneta in cui e' espresso il  contratto
e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso  di  interesse
utilizzato puo' essere piu' elevato del  rendimento  degli  attivi  a
copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in  vigore,
previa opportuna deduzione. 
  6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui  al  comma  1
sono  comunicati  dall'ISVAP  alla  commissione  europea  e,  ove  ne
facciano richiesta, alle autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati
membri.