Art. 330. 
 
               Destinatari delle sanzioni disciplinari 
 
  1. Le sanzioni disciplinari  sono  applicate  nei  confronti  delle
persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi  i
collaboratori e gli altri soggetti  ausiliari  dell'intermediario  di
assicurazione o  di  riassicurazione,  o  nel  ruolo  dei  periti  di
assicurazione responsabili della violazione. 
  2. Nel caso di esercizio  dell'attivita'  in  forma  societaria  la
radiazione comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi
di particolare gravita' o di sistematica  reiterazione  dell'illecito
disciplinare.