Art. 334. 
 
 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti 
 
  1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile  per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo, sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle
Regioni e agli altri  enti  che  erogano  prestazioni  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,   nei   confronti   dell'impresa   di
assicurazione,  del  responsabile   del   sinistro   o   dell'impresa
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate  ai  danneggiati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
  2. Il contributo si applica, con  aliquota  del  diecivirgolacinque
per cento, sui premi incassati e deve essere  distintamente  indicato
in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione  ha  diritto
di  rivalersi  nei  confronti  del  contraente  per   l'importo   del
contributo. 
  3. Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei  premi  soggetti  al
contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si  applica
la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 334: 
              - La legge 29 ottobre 1961, n. 1216  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961,  n.  299)  concerne  le
          «Nuove disposizioni tributarie in materia di  assicurazioni
          private e di contratti vitalizi».