Art. 336. 
 
         Intermediari di assicurazione e di riassicurazione 
 
  1. Gli iscritti al registro  degli  intermediari  di  assicurazione
sono  tenuti  al  pagamento  all'ISVAP  di  un  contributo   annuale,
denominato   contributo   di   vigilanza   sugli   intermediari    di
assicurazione e riassicurazione nella misura massima di:  euro  cento
per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,
comma 2, lettera a);  euro  cinquecento  per  le  persone  giuridiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera  a);
euro cento per  le  persone  fisiche  iscritte  al  registro  di  cui
all'articolo 109, comma  2,  lettera  b);  euro  cinquecento  per  le
persone giuridiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone  fisiche  iscritte
al registro di cui  all'articolo  109,  comma  2,  lettera  c),  euro
diecimila per le persone  giuridiche  iscritte  al  registro  di  cui
all'articolo  109,  comma  2,  lettera  d).  Il  contributo  non   e'
deducibile dal reddito dell'intermediario. 
  2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il  decreto  e'
pubblicato  entro  il  30  giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
Bollettino dell'ISVAP. 
  3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione  relativa
al pagamento e' comunicata all'ISVAP nelle  forme  e  con  i  termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 2.