Art. 339. 
 
      Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita 
 
  1. Per i contratti stipulati anteriormente al  19  maggio  1995  le
imprese  di  assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica  e  le  sedi  secondarie  di  imprese   di   assicurazioni
extracomunitarie continuano  ad  utilizzare  i  principi  di  calcolo
previsti nelle disposizioni vigenti a tale data. 
  2. Le imprese di cui al comma 1, gia' tenute a cedere  all'Istituto
nazionale delle assicurazioni una quota  parte  dei  rischi  assunti,
provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura
delle riserve  tecniche  limitatamente  all'importo  che  si  ottiene
deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del  comma  1  un
ammontare   corrispondente   alle    cessioni    legali    effettuate
anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti
delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la  CONSAP  per
la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.