Art. 341. 
 
                   Imprese in liquidazione coatta 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  252  si  applicano  alle
imprese poste in liquidazione coatta in data  successiva  all'entrata
in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.  174,  e  del
decreto legislativo del  17  marzo  1995,  n.  175.  Le  liquidazioni
coatte, intervenute in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  dei
medesimi   decreti,   continuano   ad   essere   disciplinate   dalla
legislazione vigente al  momento  della  pubblicazione  del  relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1,  2
e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262  e  263  si  applicano  a  tutte  le
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. 
  2. Resta in vigore il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive, recante norme per agevolare, senza  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti  da  imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
poste  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  che   siano   stati
riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il
perseguimento  di  politiche  attive  di  sostegno  del   reddito   e
dell'occupazione di cui all'articolo 2,  comma  28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
 
          Note all'art. 341: 
              - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  174,
          vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  175,
          vedi le note alle premesse. 
              - La legge 23 dicembre 1996, n. 662  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.) concerne
          le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in
          particolare l'art. 2, comma 28, e' il seguente: 
              «28 (Misure in materia di servizi di pubblica  utilita'
          e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). -  In
          attesa   di   un'organica   riforma   del   sistema   degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con  uno  o  piu
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  costituzione  da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
                c)  eventuale  partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
                d) in caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione
          della obbligatorieta' della contribuzione con  applicazione
          di una misura addizionale non superiore a tre volte  quella
          della contribuzione stessa; 
                e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei  fondi,  gestiti
          con il concorso delle parti sociali; 
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.».