Art. 343. 
 
               Intermediari gia' iscritti od operanti 
 
  1. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice  sono  iscritti  all'Albo  degli  agenti  di  assicurazione  o
all'Albo   nazionale   dei   mediatori   di   assicurazione   e    di
riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione
del  registro   previsto   dall'articolo   109,   comma   2,   previa
dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo  di  stipulazione  della
polizza di responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3,
e 112, comma 3, salvo quanto  disposto  all'articolo  109,  comma  3,
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. 
  2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli  agenti  di
assicurazione  o  dall'Albo  dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due
anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  codice  possono
essere  nuovamente  iscritti  a  condizione  che  la  richiesta   sia
effettuata entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza  di  un
provvedimento disciplinare  definitivo.  L'iscrizione,  salvo  quanto
disposto all'articolo 109, comma 3, e'  subordinata  all'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita'  civile
di cui all'articolo 110, comma 3. 
  3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio  1979,
n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero  maturato  i
requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo  degli
agenti di  assicurazione  o  dei  mediatori  di  assicurazione  o  di
riassicurazione hanno titolo per  l'iscrizione  nella  corrispondente
sezione del  registro  previsto  dall'articolo  109,  se  il  periodo
richiesto e' completato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente codice. In pendenza del termine per  l'iscrizione
essi possono continuare  ad  esercitare  l'attivita'  precedentemente
svolta. 
  4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c),  d)  ed
e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano
l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa  possono
iscriversi, con le modalita' stabilite  all'articolo  109,  comma  4,
nella corrispondente sezione del registro entro i  successivi  dodici
mesi.  In  pendenza  del  termine  per  l'iscrizione   essi   possono
continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti  attivi  e
passivi al  Fondo  di  garanzia  per  l'attivita'  dei  mediatori  di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera f), della legge 28 novembre  1984,  n.  792,  e  continua  ad
operare nei casi previsti dal decreto  del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile  1985,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985. 
  6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte
nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
non sono soggette agli obblighi previsti a  carico  degli  agenti  di
commercio in materia di previdenza integrativa. 
 
          Note all'art. 343: 
              - Per la legge 7 febbraio 1979, n.  48,  vedi  le  note
          alle premesse. 
              - L'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e'  il
          seguente: 
              «Art. 4  (Condizioni  per  l'iscrizione  delle  persone
          fisiche). - Per ottenere l'iscrizione nella  prima  sezione
          dell'albo e' necessario: 
                a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli
          Stati membri della Comunita' economica europea  ovvero,  se
          non cittadino, residente nel  territorio  della  Repubblica
          italiana, a condizione che analogo  trattamento  sia  fatto
          nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo
          il caso degli apolidi; 
                b) godere dei diritti civili; 
                c) avere domicilio nel territorio della Repubblica; 
                d) non aver riportato condanna per delitti contro  la
          pubblica amministrazione,  contro  l'amministrazione  della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio,
          e  per  i  delitti  societari,  fallimentari,  valutari   e
          tributari, per i quali  la  legge  commini  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad un anno o  nel  massimo  a  tre
          anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la
          legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a due anni o  nel  massimo  a  cinque  anni,  oppure
          condanna  comportante  interdizione  da  pubblici   uffici,
          perpetua o di durata superiore a tre anni,  salvo  che  non
          sia intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  condanna  per
          omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali
          ed assistenziali; 
                e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia
          intervenuta la riabilitazione; 
                f) aver  aderito  al  fondo  di  garanzia  costituito
          nell'ambito del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le  imprese
          di  assicurazione  dei  danni   derivanti   dalla   propria
          attivita'  e  non  garantiti  dalla  polizza  di  cui  alla
          successiva lettera g).  Il  fondo  e'  amministrato  da  un
          comitato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  da  tre
          rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre  mediatori
          eletti dagli iscritti all'albo, nominato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che
          lo   sceglie   tra   i   rappresentanti    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il  fondo
          e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura  dei
          contributi, comunque non  inferiore  allo  0,50  per  cento
          delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
          mediatori   di   assicurazione   e   dai    mediatori    di
          riassicurazione, e' fissata  annualmente  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
          del  volume   di   affari.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  saranno
          stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
          funzionamento del fondo; 
                g) avere stipulato con  almeno  cinque  imprese,  non
          appartenenti  tutte  allo  stesso  gruppo  finanziario,  in
          coassicurazione  una   polizza   di   assicurazione   della
          responsabilita'   civile   per   negligenze    od    errori
          professionali, comprensiva della  garanzia  per  infedelta'
          dei dipendenti, destinata al  risarcimento  dei  danni  nei
          confronti   degli   assicurati   e   delle    imprese    di
          assicurazione, il cui ammontare di copertura  e'  stabilito
          annualmente, per classi di volume di affari,  dal  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   con
          proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art.  12
          della presente legge; 
                h) aver superato una prova di  idoneita'  consistente
          in un esame scritto  ed  in  un  colloquio  nelle  seguenti
          materie: 
                  disciplina giuridica dei contratti di assicurazione
          e mediazione; 
                  disciplina    giuridica    dell'esercizio     delle
          assicurazioni private; 
                  nozioni   sulla   disciplina    tributaria    delle
          assicurazioni; 
                  principi di tecnica assicurativa; 
                  per i mediatori  di  riassicurazione  l'esame  deve
          anche comprendere: 
                    nozioni di tecnica riassicurativa; 
                    nozioni di diritto internazionale e comparato. 
              Per la partecipazione alla prova di  idoneita'  occorre
          essere muniti di titolo di studio non inferiore al  diploma
          di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 
              La commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed  i
          compensi  per   i   componenti   della   commissione   sono
          determinati con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui
          all'art. 12. Le funzioni di segreteria sono svolte  da  due
          funzionari della  Direzione  generale  delle  assicurazioni
          private e di interesse collettivo. 
              Sono esonerati dalla prova di idoneita': 
                a)  coloro  che,  gia'  iscritti  all'albo,  chiedono
          nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla  cancellazione
          avvenuta, sempre  che  tale  cancellazione  non  sia  stata
          determinata da provvedimenti disciplinari; 
                b)  coloro  che  abbiano   svolto   per   almeno   un
          quadriennio, in modo continuativo,  mansioni  direttive  in
          una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in  una
          impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati  per  lo
          stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima
          sezione del relativo albo.». 
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato in data 30 aprile 1985 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio  1985,  n.  110)  concerne  la
          «Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di  cui
          all'art. 4, lettera f), della legge 28  novembre  1984,  n.
          792».