Art. 343. Intermediari gia' iscritti od operanti 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, e' subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita' civile di cui all'articolo 110, comma 3. 3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto e' completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta. 4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalita' stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta. 5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985. 6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Note all'art. 343: - Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note alle premesse. - L'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' il seguente: «Art. 4 (Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche). - Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; b) godere dei diritti civili; c) avere domicilio nel territorio della Repubblica; d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali; e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attivita' e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo e' amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo; g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della presente legge; h) aver superato una prova di idoneita' consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie: disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione; disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private; nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; principi di tecnica assicurativa; per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere: nozioni di tecnica riassicurativa; nozioni di diritto internazionale e comparato. Per la partecipazione alla prova di idoneita' occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. La commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. Sono esonerati dalla prova di idoneita': a) coloro che, gia' iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari; b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.». - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110) concerne la «Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792».