Art. 344. 
 
                Periti di assicurazione gia' iscritti 
 
  1.  I  periti  di  assicurazione  che  esercitano  l'attivita'   di
accertamento  e  stima  dei   danni   alle   cose   derivanti   dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
iscritti nel ruolo di cui all'articolo  2  della  legge  17  febbraio
1992,  n.  166,  sono  iscritti  di   diritto   al   ruolo   previsto
dall'articolo 156. 
 
          Nota all'art. 344: 
              - Per l'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
          vedi le note all'art. 341.