Art. 345. 
 
                     Istituzioni e enti esclusi 
 
  1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle  disposizioni  di
cui al presente codice: 
    a)  le  Amministrazioni  pubbliche,  gli   enti   di   previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque  denominati  che
gestiscono,  in  favore  dei  lavoratori  o  di   singole   categorie
professionali, forme di previdenza e di  assistenza  comprese  in  un
regime legale obbligatorio; 
    b) la Cassa di  previdenza  per  l'assicurazione  degli  sportivi
riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive
modificazioni; 
    c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio  estero  S.p.a.,
di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,
limitatamente alle attivita' che  beneficiano  della  garanzia  dello
Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; 
    d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione  dei
rischi agricoli istituito  presso  l'ISMEA  dall'articolo  127  delle
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2  e  4
del  decreto-legge  13  settembre  2002  n.  200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; 
    e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni  in  caso  di
decesso qualora le prestazioni siano  erogate  in  natura  o  qualora
l'importo della prestazione non superi il valore  medio  delle  spese
funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
    f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della  legge
15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al  pagamento  a
favore degli iscritti di capitali  o  rendite  di  qualsiasi  importo
fatto salvo quanto previsto al comma 3; 
    g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite  ai
sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge  2
settembre 1919,  n.  1759,  modificato  dal  regio  decreto-legge  21
ottobre 1923, n. 2479, entrambi  convertiti  dalla  legge  17  aprile
1925, n. 473, a  sua  volta  modificata  dall'articolo  9  del  regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n.  1290,  convertito  dalla  legge  12
febbraio 1935, n. 303. 
  2. In deroga a quanto previsto  al  comma  1,  la  SACE  S.p.a.  e'
sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del
presente codice per le attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del  presente
codice le attivita' della  SACE  S.p.a.  che  non  beneficiano  della
garanzia dello Stato. 
  3. Le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f),  se
contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di  capitali
o rendite complessivamente superiori a  euro  centomila  per  ciascun
esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV  in  quanto
compatibili. Qualora le  medesime  societa'  stipulino  contratti  di
assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite
le informazioni di cui al titolo  IX,  capo  III,  e  XII  in  quanto
compatibili. 
  4. Le casse di assistenza  sanitaria  autogestite  sono  sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 345: 
              - Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  1934,  n.   305),
          concerne il «Riconoscimento giuridico ed approvazione dello
          statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I». 
              - La legge 24 maggio 1977,  n.  227  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143), concerne  le  «
          Disposizioni sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
          crediti inerenti alle  esportazioni  di  merci  e  servizi,
          all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'    alla
          cooperazione   economica    e    finanziaria    in    campo
          internazionale». 
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 388  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concerne
          le «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  fmanziaria  2001)»;   in
          particolare l'art. 127 e' il seguente: 
              «Art.  127  (Nuove  norme  procedurali  in  materia  di
          assicurazioni agricole agevolate). - 1. (Abrogato). 
              2. I contratti di assicurazione di cui all'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,  n.
          324, che possono essere stipulati anche  da  cooperative  e
          loro consorzi, autorizzate dalle regioni in  cui  hanno  la
          sede legale, possono riguardare anche  la  copertura  della
          produzione complessiva aziendale  danneggiata  dall'insieme
          delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
          loro  consorzi  nei  limiti  delle  previsioni  statutarie,
          possono istituire fondi rischi di  mutualita'  ed  assumere
          iniziative per  azioni  di  mutualita'  e  solidarieta'  da
          attivare in caso di danni alle produzioni degli  associati.
          Il concorso dello Stato per la costituzione e la  dotazione
          finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei  limiti  dei
          parametri   contributivi   stabiliti   per   i    contratti
          assicurativi,  applicati   ai   valori   delle   produzioni
          garantite dal fondo stesso e non  deve  superare  l'importo
          versato dal socio aderente  alle  azioni  di  mutualita'  e
          solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo
          sono stabilite con decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Entro  il  31  gennaio  di
          ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,
          d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio
          decreto,  stabilisce  la  quota  di  stanziamento  per   la
          copertura dei rischi agricoli da destinare alle  azioni  di
          mutualita' e solidarieta'. 
              3. I valori delle produzioni assicurabili  con  polizze
          agevolate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali, da  adottare  entro  il  31
          dicembre di ogni anno, per  l'anno  successivo  sulla  base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche  e
          informazioni sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' delle  imprese  e  favorire  la
          riduzione delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici,  e'
          istituito presso l'ISMEA un fondo  per  la  riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo. 
              4 - 8. (Abrogati). 
              9. Le  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  sono  comprese  nell'ambito  degli  stanziamenti
          annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302,  S.O.)  concerne  l'«Approvazione
          del testo unico delle imposte sui redditi»; in  particolare
          l'art. 15 e' il seguente: 
              «Art. 15 (Detrazioni  per  oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                a) gli interessi passivi e relativi oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni di lire. L'acquisto della unita'  immobiliare  deve
          essere effettuato nell'anno precedente  o  successivo  alla
          data della stipulazione del  contratto  di  mutuo.  Non  si
          tiene  conto  del  suddetto  periodo  nel   caso   in   cui
          l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato  uno
          nuovo di  importo  non  superiore  alla  residua  quota  di
          capitale da rimborsare,  maggiorata  delle  spese  e  degli
          oneri correlati. In caso di acquisto di unita'  immobiliare
          locata, la detrazione spetta a  condizione  che  entro  tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
          e che entro un anno dal rilascio l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di  7  milioni
          di  lire  e'  riferito  all'ammontare   complessivo   degli
          interessi,  oneri  accessori  e  quote   di   rivalutazione
          sostenuti.  La  detrazione  spetta,  nello  stesso   limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle somme corrisposte  dagli  assegnatari  di  alloggi  di
          cooperative e dagli acquirenti  di  unita'  immobiliari  di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice a titolo di rimborso degli interessi  passivi,
          oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai  mutui
          ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi.  Se  il
          mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di  essi
          puo' fruire della  detrazione  unicamente  per  la  propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                c) le spese sanitarie, per la parte che  eccede  lire
          250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e  dalle  spese
          chirurgiche, per prestazioni specialistiche e  per  protesi
          dentarie e sanitarie in  genere.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.   104,   si   assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti indicati nel precedente  periodo,  con  ridotte  o
          impedite capacita' motorie  permanenti,  si  comprendono  i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma  1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, anche se prodotti  in  serie  e  adattati  in
          funzione  delle  suddette  limitazioni   permanenti   delle
          capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono
          compresi anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,
          purche' prescritto dalla commissione medica locale  di  cui
          all'art. 119 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
          285. Tra i mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei  non
          vedenti sono  compresi  i  cani  guida  e  gli  autoveicoli
          rispondenti alle caratteristiche da stabilire  con  decreto
          del Ministro delle finanze. Tra i mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei sordomuti  sono  compresi  gli  autoveicoli
          rispondenti alle caratteristiche da stabilire  con  decreto
          del Ministro delle finanze. 
                La detrazione spetta una sola volta in un periodo  di
          quattro anni, salvo i casi in  cui  dal  Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
                c-ter)  le  spese  sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
                d) le spese funebri  sostenute  in  dipendenza  della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di affidati o affiliati, per  importo  non  superiore  a  3
          milioni di lire per ciascuna di esse; 
                e) le spese per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
                f) i premi per assicurazioni aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  sentito   l'Istituto   per   la
          vigilanza  sulle  assicurazioni   private   (ISVAP),   sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per  i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente   e
          assimilato, si tiene conto, ai fini  del  predetto  limite,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                g) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
                h) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali.  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                h-bis) il costo specifico o, in mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
                i) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato. 
              i-bis) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche'  i
          contributi associativi,  per  importo  non  superiore  a  2
          milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'  di
          mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei  settori  di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,  di
          impotenza al lavoro o di  vecchiaia,  ovvero,  in  caso  di
          decesso, un aiuto alle  loro  famiglie.  La  detrazione  e'
          consentita  a  condizione  che  il   versamento   di   tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'art. 23 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo non superiore a 4 milioni di lire, a  favore  delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis). 
              1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
          100.000  e  200  milioni  di   lire   effettuate   mediante
          versamento bancario o postale. 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a  partire  dal  1°  gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e le condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la
          detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)  del
          comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12  che  si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito. Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera  c)  del
          medesimo comma 1  sostenuti  nell'interesse  delle  persone
          indicate nell'art. 12 che non si trovino  nelle  condizioni
          previste dal comma 3  del  medesimo  articolo,  affette  da
          patologie   che   danno   diritto    all'esenzione    dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria, la  detrazione  spetta
          per la parte che non trova capienza  nell'imposta  da  esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali  patologie,  ed  entro  il  limite   annuo   di   lire
          12.000.000. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli  soci  nella  stessa   proporzione   prevista   nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.». 
              - La legge 15 aprile 1886, n.  3818  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile  1886,  n.  100)  concerne  la
          «Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso». 
              - La legge 7 luglio  1907,  n.  526  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio  1907,  n.  177)  concerne  le
          «Disposizioni a favore delle piccole  societa'  cooperative
          agricole e delle piccole  associazioni  agricole  di  mutua
          assicurazione». 
              - Il regio decreto-legge  2  settembre  1919,  n.  1759
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  ottobre  1919,  n.
          245) concerne l'«Ordinamento delle Associazioni agrarie  di
          mutua assicurazione»; e' stato convertito  dalla  legge  17
          aprile 1925, n. 473.