Art. 346. 
 
Attivita' di assistenza prestata da enti e societa' non assicurative 
 
  1. Non costituisce esercizio di  attivita'  assicurativa  nel  ramo
assistenza: 
    a) la prestazione di servizi di manutenzione  o  riparazione,  di
assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in
qualita' di semplice intermediario, di un aiuto; 
    b) l'attivita' di assistenza effettuata da un soggetto  residente
o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente  o
di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a
condizione che l'attivita'  stessa  risulti  limitata  alle  seguenti
prestazioni: 
    1) soccorso  sul  posto,  effettuato  utilizzando  in  prevalenza
>personale e mezzi propri; 
    2) trasporto del veicolo fino all'officina  piu'  vicina  o  piu'
idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento,  di
regola con  lo  stesso  mezzo  di  soccorso,  del  conducente  e  dei
passeggeri fino  al  luogo  piu'  vicino,  dal  quale  sia  possibile
proseguire il viaggio con altri mezzi. 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica  anche
nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed
il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo  sia
un organismo, analogo ad altro esistente in  Italia,  del  quale  chi
riceve l'assistenza e' membro, che fornisce la prestazione in base ad
un accordo di reciprocita' con  l'organismo  nazionale,  su  semplice
presentazione della tessera di membro  e  senza  pagamento  di  alcun
compenso aggiuntivo. 
  3. L'attivita' di assistenza descritta al comma 1, lettera  b),  se
effettuata da un'impresa di  assicurazione,  costituisce  prestazione
assicurativa nel ramo  assistenza  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo  2,  comma  5,  puo'  essere  fornita  solo  da  imprese
autorizzate al ramo 18. 
  4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso  e
di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III  e
VIII, relative all'impresa di assicurazione che  esercita  unicamente
l'attivita' di assistenza, allorche'  l'attivita'  comporti  soltanto
prestazioni  in  natura,  sia  limitata  ad  un  ambito  territoriale
puramente locale e  l'importo  complessivo  annuale  dei  ricavi  non
superi duecentomila euro.