Art. 349. 
 
Imprese di assicurazione aventi la sede legale  nella  Confederazione
                              elvetica 
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  che  hanno  sede  legale  nella
Confederazione elvetica e che  intendono  esercitare  nel  territorio
della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni  di
cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V  del  titolo
III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento. 
  2. Le imprese di cui al comma 1  devono  unire  alla  richiesta  di
autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente
che  attesti  che  l'impresa  dispone  del  margine  di  solvibilita'
calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III. 
  3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di  cui  al
comma  1  possono  attribuire  alla  sede  secondaria  stabilita  nel
territorio della Repubblica le funzioni di direzione e  coordinamento
delle societa' del gruppo con sede legale in  Italia.  In  tale  caso
l'impresa capogruppo e' iscritta all'albo di cui all'articolo 85  con
la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.