Art. 350. 
 
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il
                    ruolo dei periti assicurativi 
 
  1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a  norma  del  capo  II  del
titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione  dal
registro degli intermediari di  assicurazione  e  di  riassicurazione
sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo. 
  2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a  norma  del  capo  VI  del
titolo X in materia di diniego di iscrizione e di  cancellazione  dal
ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni
dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.