Art. 351. 
 
          Modifiche ad altre norme in materia assicurativa 
 
  1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP,  in  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea in materia assicurativa  e  nell'ambito
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,  svolge
le funzioni di vigilanza  previste  nel  codice  delle  assicurazioni
private. 
  2. L'ISVAP  svolge  attivita'  consultiva  e  di  segnalazione  nei
confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle  competenze
per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 
  3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione  al  Parlamento,  una
relazione sull'attivita' svolta. 
  4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.". 
  2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto
1982, n.  576,  le  parole:  "del  contributo  determinato  ai  sensi
dell'articolo  25"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  gettito
complessivo derivante dai contributi di vigilanza". 
  3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della  legge  12
agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67,  primo  comma,  del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle  assicurazioni  private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "agli  articoli  335,  336  e   337   del   codice   delle
assicurazioni private". 
  4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12  agosto  1982,  n.
576, le parole: "del contributo  di  vigilanza  versato  annualmente,
dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma,  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 67,  primo  comma,  del  testo
unico  delle  leggi  sull'esercizio  delle   assicurazioni   private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza  di
cui agli articoli 335, 336  e  337  del  codice  delle  assicurazioni
private". Nel secondo comma le parole: "del tesoro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze". 
  5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo  26  maggio  1997,  n.
173, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). -
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri
romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55  e  56
si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni  utilizzate
nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di
cui  all'articolo  90,  comma  1,  del  codice  delle   assicurazioni
private.". 
  6. Nel decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.  173,  le  parole:
"titoli quotati in borsa" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "titoli
quotati in mercati regolamentati" ovunque ricorrano. 
  7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo  26  maggio
1997, n. 173, le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente  decreto"
sono sostituite dalle  seguenti:  "nell'articolo  89,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private". 
  8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo  26  maggio
1997, n. 173, le parole: "all'articolo 30, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'articolo 41,  commi  1  e  2,  del  codice  delle  assicurazioni
private". 
  9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  26  maggio
1997, n. 173, e' sostituito  dal  seguente:  "5.  E'  eccezionalmente
consentito il trasferimento  di  investimenti  dalla  classe  D  alla
classe C dell'attivo, sulla base del  valore  corrente  rilevato  nel
momento  del  trasferimento,  qualora  si  determini  un  valore   di
attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto
della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni  tecnici  di
quote di attivita', nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento.  La
nota integrativa  deve  indicare  le  motivazioni  del  trasferimento
operato,   nonche'   specificare    l'importo    e    la    tipologia
dell'investimento.". 
  10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 173, le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi  1
e 2, del presente decreto, nonche' quelle previste agli articoli  23,
comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,
come  modificati  dall'articolo  80  del   presente   decreto"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo  36  del   codice   delle
assicurazioni private". 
  11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26  maggio
1997, n.  173,  le  parole:  "agli  articoli  24  e  25  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati  dall'articolo  79
del presente decreto, nonche' quella  prevista  all'articolo  34  del
presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "all'articolo  37
del codice delle assicurazioni private". 
  12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 173, le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  codice   delle
assicurazioni private" e le  parole:  "che  rientrano  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,"  sono
sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private". 
  13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1,  lettera  c),  del
presente  decreto"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private". 
  14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1,  lettera  c),  del
presente  decreto"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private". 
 
          Nota all'art. 351: 
              - La legge 12 agosto 1982,  n.  576  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto  1982,  n.  229)  concerne  la
          «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».