Art. 354 
                    Norme espressamente abrogate 
 
 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20,  comma  3,  lettera  b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito  dall'articolo
1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati: 
 
    il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; 
 
    il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; 
 
    il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,  n.
449; 
 
    la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
 
    il decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; 
 
    il decreto-legge 26  settembre  1978,  n.  576,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738; 
 
    la legge 7 febbraio 1979, n. 48; 
 
    gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis,  7,  7-bis,  10,
commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576; 
 
    la legge 28 novembre 1984. n. 792; 
 
    la legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
 
    la legge 22 dicembre 1986, n. 772; 
 
    la legge 7 agosto 1990, n. 242; 
 
    la legge 9 gennaio 1991, n. 20; 
 
    il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; 
 
    l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
 
    la legge 17 febbraio 1992, n. 166; gli articoli 26, 30 e 33 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
 
    il decreto del Presidente della  Repubblica  in  data  19  aprile
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; 
 
    il decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
385; 
 
    l'articolo  12  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; 
 
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
 
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
 
    il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli
articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18,  19,  20,  21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40,  41,  42,
44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; 
 
    l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
 
    il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.  373;  l'articolo  45,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
 
    il decreto legislativo 4 agosto  1999,  n.  343;  l'articolo  27,
comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
    il  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; 
 
    l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
    gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
 
    il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; 
 
    gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12  dicembre
2002, n. 273; 
 
    l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
 
    il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; 
 
    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; 
 
    il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; 
 
    l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio  2005,
n. 38. 
 
  2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si
adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle  previgenti
disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 
 
  3.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi,
da  regolamenti  o  da  altre  norme   si   intende   riferito   alle
corrispondenti disposizioni del presente codice e  dei  provvedimenti
ivi previsti. 
 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione
delle norme abrogate o sostituite continuano a essere  applicate,  in
quanto  compatibili,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei
provvedimenti  adottati  ai   sensi   del   presente   codice   nelle
corrispondenti materie e comunque non oltre il termine  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli  articoli  di
cui ai capi II, III, IV e  V  del  titolo  XVIII  in  relazione  alle
materie rispettivamente disciplinate. 
 
  5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono  luogo  dei
corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i  seguenti
atti: 
 
 
    a)  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 26 maggio 1971,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 4 giugno  1971,  e  in  data  12  ottobre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  26  ottobre  1972,
adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24  dicembre  1969,  n.
990; 
 
    b) il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attivita'  produttive,  in  data  3  luglio  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  come  modificato
dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
 
 
  6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di
cui alla legge 23 luglio 2003,  n.  229,  adotta,  nell'ambito  delle
proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice  con
unico regolamento per ciascun titolo,  abrogando  integralmente  ogni
proprio previgente provvedimento a carattere generale. 
 
  7. I contratti gia' conclusi alla data di  entrata  in  vigore  del
presente codice restano regolati dalle norme anteriori. 
 
          Note all'art. 354: 
              - Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  vedi
          le note alle premesse. 
              - Il regio decreto 23 marzo 1922,  n.  387  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile  1922,  n.  81)  concerne
          l'"Istituzione di un Casellario centrale  generale  per  la
          raccolta e la conservazione delle schede  relative  a  casi
          d'infortunio  sul  lavoro  i  quali  importino  invalidita'
          permanente". 
              - Per il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63,  vedi  le
          note alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
          febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse. 
              - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Per  il  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1977, n. 39, vedi le note alle premesse. 
              - Per il  decreto-legge  26  settembre  1978,  n.  576,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          1978, n. 738, vedi le note alle premesse. 
              - Per la legge 7 febbraio 1979, n.  48,  vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge
          n. 576 del 1982, come modificati dal presente decreto: 
              "Art.  5  (Poteri  dell'ISVAP).  -  Il  presidente,   i
          componenti  del  consiglio  e   i   funzionari   dell'ISVAP
          nell'esercizio delle funzioni  sono  pubblici  ufficiali  e
          sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento  dei  dati
          personali di cui alla legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  e'
          consentito per lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al
          presente  articolo.   All'ISVAP   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni,  salvo  quanto  previsto
          dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente  e
          all'organo collegiale di  adottare  i  provvedimenti  nelle
          materie   di   propria   competenza,   per   garantire   la
          responsabilita'  e  l'autonomia  nello  svolgimento   delle
          procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,   e   del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  si   applicano   i   principi   riguardanti
          l'individuazione  e  le  funzioni  del   responsabile   del
          procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e controllo, attribuite  agli  organi
          di vertice, e quelli concernenti le funzioni  di  gestione,
          attribuite ai dirigenti.". 
              "Art. 10 (Presidente). - Il presidente  e'  scelto  tra
          persone   di   indiscussa   moralita'   ed    indipendenza,
          particolarmente  esperte  nelle   discipline   tecniche   e
          amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Alla nomina si applicano le  disposizioni
          della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
              Il presidente dura in carica cinque anni;  puo'  essere
          confermato per una sola volta ed essere rimosso  o  sospeso
          dall'ufficio nelle  stesse  forme  indicate  al  precedente
          comma. 
              L'incarico  e'   incompatibile   con   l'esercizio   di
          qualsiasi altra attivita'. Se  l'incarico  e'  conferito  a
          persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al  suo
          collocamento  fuori  ruolo   nelle   forme   previste   dal
          rispettivo ordinamento. 
              Al presidente e' attribuita una  indennita'  di  carica
          nella misura determinata con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato." 
              - Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla  legge
          n. 576 del 1982, abrogati dal presente  decreto,  recavano,
          rispettivamente: 
              "Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)". 
              "Art. 6 (Obblighi di comunicazione all'ISVAP)". 
              "Art. 6-bis (Commissario per il compimento  di  singoli
          atti)". 
              "Art. 7 (Amministrazione straordinaria)". 
              "Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)". 
              "Art. 25 (Contributo di vigilanza)". 
              - Per la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Per la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle
          premesse. 
              - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle
          premesse. 
              - Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n.  393,
          vedi le note alle premesse. 
              - L'art. 25  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio  1992,  n.
          46, S.O.) concernente: "Norme per la protezione della fauna
          selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",  abrogato
          dal presente decreto, recava: "Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime della caccia". 
              - Per la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi  le  note
          alle premesse. 
              - Gli articoli 26, 30 e  33  della  legge  19  febbraio
          1992,  n.  142  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 1992,  n.  42,  S.O.)  recante  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il  1991)",  abrogati  dal   presente   decreto,   recavano
          rispettivamente: 
              "Art. 26 (Libera prestazione di servizi in  materia  di
          assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di
          delega)". 
              "Art. 30 (Massimali di garanzia)". 
              "Art. 33 (Libera prestazione di servizi in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)". 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in
          data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 385, vedi le note alle premesse. 
              - Per  il  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  174,
          vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  175,
          vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  173,
          vedi le note alle premesse. 
              - L'art. 38  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  1997,  n.
          302, S.O.) recante: "Misure per  la  stabilizzazione  della
          finanza pubblica", abrogato del presente  decreto,  recava:
          "Contributo  assicurativo  sostitutivo  delle   azioni   di
          rivalsa". 
              - Per il decreto legislativo 13 ottobre 1998,  n.  373,
          vedi le note alle premesse. 
              - L'art. 45  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  1998,  n.
          302, S.O.) recante: "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo",  come   modificato   dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di
          razionalizzazione). - 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti
          nelle unita' previsionali di base del bilancio dello  Stato
          per l'anno finanziario 1999 e le  relative  proiezioni  per
          gli anni 2000  e  2001  relativi  alla  categoria  IV,  con
          esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e
          di quelle aventi  natura  obbligatoria  o  legislativamente
          predeterminate, sono ridotti del cinque per cento. 
              2. (Abrogato). 
              3. Nell'ambito delle misure di  sostegno  all'emittenza
          previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento
          degli impianti in base al piano nazionale  di  assegnazione
          delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
          dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  il  30
          ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per
          l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30  giugno  di
          ciascuno  degli  anni  del  triennio  dal  Ministero  delle
          comumcazioni alle emittenti televisive locali  titolari  di
          concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui
          all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993  ed  ai
          sensi del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1996,  n.  680,  in  base  ad
          apposito   regolamento   adottato   dal   Ministro    delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari. Per  una  quota  degli
          oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel
          1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede  con  quota
          parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          dell'art. 8. 
              4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai  fini
          dell'art. 11  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  e
          successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e
          8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
          modificazioni, e dell'art. 7 del  decreto-legge  27  agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1993, n. 422, per propri  programmi  informativi  e
          per programmi autoprodotti si intendono  quelli  realizzati
          dalle emittenti radiofoniche e  televisive  anche  mediante
          l'utilizzazione dei  notiziari  forniti  dalle  agenzie  di
          informazione. 
              5. I compensi ed  i  rimborsi  relativi  alla  gestione
          attraverso soggetti terzi di  interventi  agevolativi  alle
          imprese previsti nelle convenzioni con  le  amministrazioni
          statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
          imputati, secondo  le  rispettive  materie,  al  competente
          Fondo di cui all'art. 7, comma 9, del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 123,  ovvero  agli  stanziamenti  di  cui
          all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112. 
              6. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma  6,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano  nel  senso
          che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di  forme
          di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere  anche  le
          pensioni  erogate  ai  dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni  di
          invalidita' erogate dallo Stato. 
              7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di  cui  al
          secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio  1985,  n.
          222, e la  somma  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
          medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
          competenza relativi all'IRPEF,  risultanti  dal  rendiconto
          generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
          le quote  spettanti  alle  confessioni  acattoliche  aventi
          diritto. Con le  medesime  modalita'  sono  determinate  la
          quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
          a titolo di anticipo di cui  all'art.  30  della  legge  22
          novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22  novembre
          1988, n. 517; all'art. 4 della legge  5  ottobre  1993,  n.
          409; all'art. 27 della legge  29  novembre  1995,  n.  520;
          all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. 
              8. All'atto  della  ripartizione  delle  disponibilita'
          giacenti nel conto corrente presso  la  Tesoreria  centrale
          dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di
          cui all'art. 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,  da
          effettuare ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 143, tra SIMEST S.p.a. (gestione  interventi
          esportazione  e  internazionalizzazione)   e   Mediocredito
          centrale (gestione interventi interno), e' autorizzata, per
          esigenze di cassa  del  settore  interno,  un'anticipazione
          infruttifera  a  carico  della  quota   di   disponibilita'
          relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e  a
          favore della quota di disponibilita'  relativa  all'interno
          dell'importo di lire  675  miliardi.  Tale  importo  verra'
          restituito al settore esportazione e internazionalizzazione
          all'atto  del   versamento   al   settore   interno   delle
          assegnazioni di lire 675 miliardi  disposte  dall'art.  12,
          comma 1,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Per  la
          prosecuzione dei programmi di penetrazione  commerciale  di
          cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, e' autorizzata la spesa di lire  150  miliardi  per
          l'anno    1999,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui alla  legge  24  maggio
          1977, n. 227. 
              9.  Per  l'attuazione,  nell'anno  1999,  delle  misure
          concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui
          al  Piano  triennale  della   pesca   e   dell'acquacoltura
          1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo  1997
          del Ministro  per  le  politiche  agricole  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del  28
          aprile 1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al
          relativo  onere  si  provvede   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita'  del   Fondo   centrale   per   il   credito
          peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e
          successive modificazioni. 
              10. Al personale della societa' Poste  italiane  S.p.a.
          che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in  servizio
          in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma  10,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione  che  la
          richiesta di comando  sia  stata  effettivamente  inoltrata
          entro il 28  febbraio  1998.  Il  personale  suddetto  puo'
          permanere in  posizione  di  comando  per  un  periodo  non
          superiore a due anni a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. Per il  suddetto  periodo,  le
          unita' che  abbiano  assunto  servizio  in  comando  presso
          l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono
          detratte  dalla  quota  di   assunzioni   autorizzate   per
          l'amministrazione stessa, in applicazione  delle  norme  di
          programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              11. (Abrogato). 
              12. Al comma 4, secondo  periodo,  dell'art.  43  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "il  regolamento
          e' emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica"   sono
          sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
          regolamenti emanati dal Ministro  competente,  di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
          ministri; i regolamenti sono emanati entro  novanta  giorni
          da tale deliberazione". 
              13. Ai fini dell'attuazione del  comma  1  dell'art.  5
          della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  l'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito
          urbano e interurbano delle  telecomunicazioni  in  modo  da
          agevolare la diffusione di Internet. L'Autorita'  individua
          gli  schemi  tariffari  che   favoriscano,   per   l'utenza
          residenziale, un uso prolungato della rete. 
              14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione  siciliana
          attuative di leggi di settore nazionali che, alla data  del
          31 dicembre 2003, risultino non impegnate o  per  le  quali
          non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
          possono,  con  legge  regionale,  essere  riutilizzate  per
          interventi nel settore cui erano originariamente destinate. 
              15. (Abrogato). 
              16. (Abrogato). 
              17. E' consentita la totale  o  parziale  novazione,  a
          favore dello stesso o di  altro  soggetto  mutuatario,  dei
          mutui concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi
          dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  anche  in
          deroga alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'art. 1,  comma
          3, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.  La
          novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei
          mutui originariamente  concessi,  salvo  adeguamento  degli
          interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato
          alla data della novazione  medesima,  e'  disposta,  previo
          parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia,  per
          la realizzazione  di  investimenti  finanziabili  ai  sensi
          dell'art. 19, primo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
          119. Nel caso di mutui concessi per  le  finalita'  di  cui
          all'art. 19, terzo comma, della legge  30  marzo  1981,  n.
          119, la novazione e' disposta previo decreto  del  Ministro
          di grazia e giustizia. 
              18. Tra gli enti di cui all'art. 14-bis della legge  25
          gennaio  1994,   n.   86,   e   successive   modificazioni,
          autorizzati  ad  apportare  ai  fondi  chiusi   immobiliari
          immobili e diritti  reali  su  immobili  sono  comprese  le
          aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 
              19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art.  30
          della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  si  interpretano  nel
          senso che sono ammissibili  al  finanziamento  agevolato  i
          beni oggetto delle  iniziative  di  ristrutturazione  anche
          quando  siano  dati  in  comodato  ad  altri  soggetti,   a
          condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente  per
          la produzione o la distribuzione  di  giornali  quotidiani,
          periodici  o  libri  editi  dalle  imprese   ammesse   alle
          agevolazioni di credito. 
              20. (Omissis). 
              21. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1  dell'art.
          33 della legge 24 dicembre 1994, n. 724. 
              22. (Omissis). 
              23.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  5   del
          decreto-legge 21  giugno  1993,  n.  199,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  agosto  1993,  n.  293,  e'
          abrogata. 
              24. All'onere derivante  dall'attuazione  dell'art.  8,
          comma 7, della legge 8 luglio 1998,  n.  230,  valutato  in
          lire 850 milioni per l'anno 1998  ed  in  lire  3  miliardi
          annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del  Fondo
          nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge. 
              25.  Le  operazioni  connesse  alla  trasformazione  in
          societa' per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art.  1,
          comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art.
          14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche'  quelle  poste
          in essere in applicazione  dell'art.  19,  comma  1,  della
          presente legge, sono effettuate in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              26.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 21  giugno  1995,  n.  240,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  1995,  n.  337,  come
          modificato dall'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  17
          giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1996, n.  421,  puo'  essere  prorogato  con
          cadenza  trimestrale,  per  un  periodo   complessivo   non
          superiore ad un anno, con decreto del Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica. Il  Ministro
          riferisce trimestralmente al Parlamento. 
              27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di
          riesame, di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 1°
          dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 gennaio 1998, n. 5,  e  successive  modificazioni,
          fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema  informatico
          entro il 10 gennaio 1999, anche se  adottate,  sui  ricorsi
          ancora pendenti, oltre il  termine  previsto  dal  medesimo
          comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. 
              28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto
          alle  previsioni  iniziali  di   bilancio   derivanti   dai
          dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute
          direttamente dallo Stato sono  destinate,  per  un  importo
          pari al 20 per cento, al Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. 
              29. Al comma 1-ter  dell'art.  1  del  decreto-legge  8
          aprile 1998, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno  1998,  n.  176,  le  parole:  "tre  mesi  e
          comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle
          seguenti: "sei mesi". 
              30. Al comma 3 dell'art.  2  della  legge  26  novembre
          1993, n. 489,  le  parole:  "l'altra  esclusivamente"  sono
          sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente". 
              31. Il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato a contrarre  mutui,
          sulla base di valutazioni di convenienza e di  opportunita'
          economico-finanziarie ed al fine di ridurre  il  costo  del
          debito, negli stessi casi in  cui  e'  ammesso  il  ricorso
          all'emissione di titoli del debito pubblico  e  nei  limiti
          del  saldo  netto  da  finanziare  previsto   dalla   legge
          finanziaria. 
              32.  In  deroga  a  quanto  eventualmente  previsto  da
          normative in vigore, anche  a  carattere  speciale,  per  i
          mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
          carico dello Stato, di  importo  pari  o  inferiore  a  100
          miliardi di lire, il tasso di  interesse  non  puo'  essere
          superiore a  quello  indicato  periodicamente,  sulla  base
          delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica  con  apposita
          comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i
          mutui e per le obbligazioni  di  importo  superiore  a  100
          miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
          deve essere previamente concordato dai soggetti interessati
          con  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
          programmazione economica. Qualora le predette modalita' non
          risultassero applicate, l'eventuale maggior costo  gravera'
          sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
          cartolarizzazione di crediti di  pubbliche  amministrazioni
          derivanti da trasferimenti statali  sono  ammesse  soltanto
          per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel  rispetto
          delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma. 
              33. All'art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,
          n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite  dalle
          seguenti: "del 4 per cento". 
              34. All'onere derivante dal comma 20,  pari  a  lire  3
          miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle
          maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8". 
              - Per il decreto legislativo 4  agosto  1999,  n.  343,
          vedi le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  27  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) concernente:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2000)",  come  modificato   dal
          presente decreto: 
              "Art. 27 (Disposizioni varie  di  razionalizzazione  in
          materia contabile). - 1. Le riassegnazioni  alla  spesa  di
          somme  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,
          previste dalle vigenti disposizioni legislative per  l'anno
          2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne  quelle  connesse
          con  accordi  e  impegni  internazionali  ed  europei,  ivi
          compreso   l'utilizzo   dei   fondi   comunitari   e    dei
          cofinanziamenti  nazionali,  con  calamita'  naturali,  con
          interventi   di   carattere    umanitario,    nonche'    le
          riassegnazioni  di  somme  destinate  dalla  legge  o   dai
          contratti   collettivi   al   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni. 
              2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
          dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
          prestazioni e servizi resi  dalle  Forze  di  polizia  sono
          versate   in   apposita   unita'   previsionale   di   base
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, alle  pertinenti
          unita'   previsionali   di   base   delle   amministrazioni
          interessate. 
              3. Per effettive, motivate e documentate  esigenze,  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e' autorizzato  ad  apportare  le  variazioni  di
          bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite
          del 5 per cento dell'importo  risultante  dall'applicazione
          del medesimo comma 1. 
              4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita'  previsionali
          di base del bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
          finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001
          e  2002,  concernenti  le   spese   classificate   "Consumi
          intermedi" sono ridotti del 5 per cento per  ciascun  anno,
          con   esclusione   di   quelli    relativi    ad    accordi
          internazionali, ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
          regolazioni  contabili,  a  garanzie  assunte  dallo  Stato
          nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 
              5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero
          della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario  2000
          possono  essere  mantenuti  in  bilancio  per   l'esercizio
          finanziario 2001. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8.  Il  canone  di  abbonamento   alle   radioaudizioni
          circolari e alla televisione e' attribuito per intero  alla
          concessionaria del servizio  pubblico  radiotelevisivo,  ad
          eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa
          Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, come  sostituito  dall'art.
          45, comma 2, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
          soppresso. 
              9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche
          e private, sono tenuti al pagamento: 
                a) di un  canone  annuo  pari  all'1  per  cento  del
          fatturato se emittente televisiva, pubblica o  privata,  in
          ambito nazionale; 
                b) di un  canone  annuo  pari  all'1  per  cento  del
          fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni
          se emittente radiofonica nazionale, fino ad un  massimo  di
          lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e  fino
          ad  un  massimo  di  lire  venti   milioni   se   emittente
          radiofonica locale. 
              10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31
          ottobre  di  ciascun  anno  sulla   base   del   fatturato,
          conseguito nell'anno precedente,  riferibile  all'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi'  dei
          proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico
          al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre  2000
          i soggetti che eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffiisione, pubblica e privata, sonora  e  televisiva
          in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          il Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  delle
          finanze. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
          puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
          utilizzando gli strumenti  di  cui  all'art.  1,  comma  6,
          lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.  249.
          Decorso un triennio dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni  ai
          sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),  numero  5),  della
          citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi  di  lire
          aunue a decorrere dal 2000 sono destinate  alle  misure  di
          sostegno previste dall'art. 45, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma
          3, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  le  parole:  "24
          miliardi per l'anno 2000 e 33  miliardi  per  l'anno  2001"
          sono soppresse. 
              11. Al fine della  razionalizzazione  degli  interventi
          per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie
          previste  dalle  autorizzazioni   di   spesa   recate   dal
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236,  dal
          decreto-legge 31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  dal
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          dalla legge 2 dicembre 1998,  n.  423,  affluiscono  ad  un
          apposito fondo istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica.  Il  fondo  e'  rifinanziabile  per  un  periodo
          pluriennale ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. 
              12.  Per  garantire   con   carattere   di   stabilita'
          l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi  i
          giorni festivi, dei musei, delle gallerie,  dei  monumenti,
          dei siti archeologici, degli archivi e  delle  biblioteche,
          anche in considerazione del  Giubileo  dell'anno  2000,  il
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  emana  un  decreto  in  cui  definisce  un
          programma di attivita' su  base  triennale,  stabilendo  le
          priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le
          risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi  istituiti
          dai vigenti contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del
          personale.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  sono
          definiti specifici piani e progetti  di  incentivazione  da
          destinare  al  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi.  A
          decorrere dall'anno  2000,  per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  100
          miliardi. Dall'anno  2001,  alle  predette  finalita'  sono
          integralmente devolute le  maggiori  entrate  di  cui  alla
          legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime  entrate
          accertate  al  termine   dell'esercizio   precedente,   con
          corrispondente riduzione  della  citata  autorizzazione  di
          spesa. 
              14. Lo sgravio di cui al  comma  5  dell'art.  3  della
          legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  concesso  alle  regioni
          Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi  assunti  nell'anno
          1999,  in  relazione  alla  prevista  autorizzazione  della
          Commissione delle Comunita' europee di cui al comma  7  del
          medesimo art. 3, si  intende  riferito,  per  ciascuno  dei
          beneficiari, agli assunti nei dodici mesi  successivi  alla
          prima  assunzione  o  comunque  non  oltre  i  dodici  mesi
          successivi alla predetta autorizzazione. 
              15. Per garantire con  continuita'  l'assistenza  anche
          pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo
          smaltimento  dell'arretrato  prodottosi  nell'aggiornamento
          dei registri  penali,  nella  redazione  delle  schede  dei
          casellari giudiziali e  nell'espletamento  delle  procedure
          preordinate alla riscossione dei crediti  dello  Stato  per
          pene  pecuniarie,  spese  di  giustizia,  imposte,   tasse,
          diritti  e  spese  prenotate  a  debito;  per   assicurare,
          nell'ambito    dell'amministrazione    penitenziaria,    la
          riduzione   dell'arretrato   nei   settori   contabile    e
          amministrativo con riferimento alla gestione del personale,
          e nel  settore  dell'attivita'  istruttoria  relativa  alla
          concessione e all'esecuzione  di  misure  alternative  alla
          detenzione, il Ministero della giustizia  definisce,  entro
          il mese di febbraio 2000, programmi di  attivita'  su  base
          biennale, stabilendo le priorita', i tempi e  le  modalita'
          di attuazione, in modo da assicurarne  la  realizzazione  a
          partire dal mese successivo. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli  anni  2000  e
          2001   destinati   ad   integrare   il   fondo   unico   di
          amministrazione istituito dal vigente contratto  collettivo
          nazionale di lavoro. 
              16. (Omissis). 
              17. All'art. 10, comma 1, lettera b),  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non  inferiore  a
          1,5 punti percentuali" sono soppresse  e  le  parole:  "non
          superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore". 
              18. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della  legge
          7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato  al  31  dicembre  1999
          dall'art. 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n.  237,
          e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo'  essere
          prorogato per un ulteriore periodo massimo di  dodici  mesi
          con decreto del Ministro dei lavori pubblici  d'intesa  con
          il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              19. (Omissis)". 
              -  Per  il  decreto  legge  28  marzo  2000,   n.   70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2000,
          n. 137, vedi le note alle premesse. 
              - L'art. 89  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2000,  n.
          302, S.O.) concernente "Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001)", abrogato del presente decreto,  recava:
          "Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale  per  le
          prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti  di
          veicoli a motore o di natanti". 
              - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57  del
          2001, abrogati del presente decreto, recavano: 
                "Art.  1  (Norme  per  la  trasparenza  dei   servizi
          assicurativi per i veicoli a motore)". 
                "Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)". 
                "Art. 3 (Norme per il diritto di  accesso  agli  atti
          delle imprese di assicurazione)". 
                "Art.  4  (Tutela  del   contraente   l'assicurazione
          obbligatoria per la circolazione dei veicoli)". 
                "Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del  1976,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del
          1977)". 
                "Art. 6 (Ricorsi)". 
              - Per il decreto legislativo 17 aprile  2001,  n.  239,
          vedi le note alle premesse. 
              - Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della  legge
          n. 273 del 2002, abrogati del presente decreto, recavano: 
                "Art. 19 (Premi con franchigia)". 
                "Art. 20 (Attuario incaricato)". 
                "Art.  21  (Misure  per  favorire   la   tutela   dei
          consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC
          auto)". 
                "Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi
          assicurativi per i veicoli a motore)". 
                "Art. 23 (Modalita' di risarcimento del danno)". 
                "Art. 25 (Modifica alla legge 24  dicembre  1969,  n.
          990)". 
                "Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  81  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) concernente:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2003),  come   modificato   dal
          presente decreto: 
              "Art. 81 (Misure di  contenimento  dell'inflazione  nel
          mercato assicurativo). - 1. (Abrogato). 
              2.  Il   Ministro   delle   attivita'   produttive   e'
          autorizzato  ad  adottare  i  provvedimenti  necessari  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1". 
              - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi
          le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  190,
          vedi le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 3 novembre 2003,  n.  307,
          vedi le note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 9 (Poteri delle autorita). - 1.  I  poteri  della
          Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1,  e  45  del
          decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   87,   sono
          esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma
          1 dell'art. 2 che redigono il bilancio di  esercizio  o  il
          bilancio consolidato in conformita' ai  principi  contabili
          internazionali,  nel  rispetto   dei   principi   contabili
          internazionali. 
              2. (Abrogato). 
              3. La commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          predispone gli schemi di bilancio per le  societa'  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  2,  diverse  da
          quelle di cui alle lettere c) e d) del  comma  1  dell'art.
          2.". 
              - Il decreto ministeriale 26  maggio  1971  (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  4  giugno  1971,  n.  141)
          concerne il "Riconoscimento dell'ufficio centrale  italiano
          di assistenza assicurativa  automobilisti  in  circolazione
          internazionale S.r.l., con sede in Milano". 
              - Il decreto ministeriale 12 ottobre  1972  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1972, n. 280)  concerne
          l'"Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni
          generali     dell'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita'  civile  autoveicoli,  per   estendere   la
          garanzia ai territori degli Stati  membri  della  Comunita'
          economica europea ed altri.". 
              - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi  le  note
          alle premesse, in particolare l'art. 6 e' il seguente: 
              "Art. 6 - 1. Per i veicoli e  i  natanti  di  cui  agli
          articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati  esteri
          e che circolino  temporaneamente  nel  territorio  o  nelle
          acque territoriali della Repubblica,  deve  essere  assolto
          per la durata  della  permanenza  in  Italia  l'obbligo  di
          assicurazione. 
              2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e'  assolto
          con la stipula di un contratto di  assicurazione  ai  sensi
          della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1970,
          n.  973,  ovvero  quando  l'utente  sia  in   possesso   di
          certificato internazionale di assicurazione  rilasciato  da
          apposito   ente   costituzionale   all'estero,   attestante
          l'esistenza di assicurazione per la responsabilita'  civile
          per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente  ente
          costituito in Italia, che: 
                a) si assuma  di  provvedere  alla  liquidazione  dei
          danni cagionati in Italia, garantendone il  pagamento  agli
          aventi diritto o nei limiti e nelle forme  stabiliti  dalla
          presente legge o, eventualmente, nei  limiti  dei  maggiori
          massimali previsti  dalla  polizza  di  assicurazione  alla
          quale si riferisce il certificato nazionale; 
                b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
          proprio decreto. 
              3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al  comma  1
          e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
          sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
          con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          novembre 1970, n. 973,  e  concernente  la  responsabilita'
          civile  derivante  dalla  circolazione  del   veicolo   nel
          territorio della Repubblica  e  degli  altri  Stati  membri
          della Comunita' economica europea, alle condizioni  e  fino
          ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione  in  vigore
          in ciascuno di essi. 
              4. L'obbligo di cui al comma 1  si  considera  altresi'
          assolto  per  i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa   di
          immatricolazione rilasciata: 
                a) da uno degli altri Stati  membri  della  Comunita'
          economica europea, quando  l'apposito  ente  costituito  in
          Italia nei modi e per  gli  effetti  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), si sia reso garante  per  il  risarcimento
          dei danni cagionati dalla circolazione in Italia  di  detti
          veicoli,  sulla   base   di   accordi   stipulati   con   i
          corrispondenti enti  costituiti  negli  altri  Stati  della
          Comunita' economica europea  e  questa  abbia  riconosciuto
          detti accordi con propno atto; 
                b) da uno degli Stati terzi rispetto  alla  Comunita'
          economica europea, quando  l'apposito  ente  costituito  in
          Italia nei modi e per  gli  effetti  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), si sia reso garante  per  il  risarcimento
          dei  danni  cagionati  in  Italia  dalla  circolazione  dei
          veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
          sia  stato  rimosso  l'obbligo  negli   Stati   membri   di
          controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
          veicoli muniti di targa di immatricolazione  rilasciata  da
          detto Stato terzo. 
              5. In ogni  caso,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1  si
          considera  assolto  per  i  veicoli  muniti  di  targa   di
          immatricolazione rilasciata da  uno  Stato  estero,  quando
          l'utente sia in possesso di un  certificato  internazionale
          di assicurazione rilasciato da un apposito ente  costituito
          all'estero,  attestante  l'esistenza  della   assicurazione
          della responsabilita' civile  per  i  danni  cagionati  dal
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri della Comunita' economica europea ed  accettato  dal
          corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
          effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3,  4  e  5  si
          applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
          diplomatici e consolari o di funzionari  internazionali,  o
          di  proprieta'  di  Stati  esteri   o   di   organizzazioni
          internazionali. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          non si applicano per l'assicurazione della  responsabilita'
          civile per danni cagionati dalla circolazione  dei  veicoli
          aventi targa di immatricolazione rilasciata  da  uno  Stato
          estero   e   determinati   con   decreto    del    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              8.  L'ente  costituito  in  Italia   tra   le   imprese
          autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione  di  cui  alla
          presente legge e riconosciuto nei modi di cui al  comma  2,
          lettera  b),  oltre  ai   compiti   precisati   nei   commi
          precedenti: 
                a) stipula e gestisce, in  nome  e  per  conto  delle
          imprese  aderenti,  l'assicurazione-frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e
          provvede alla liquidazione e al pagamento degli  indennizzi
          dovuti; 
                b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
          fini   del   risarcimento   dei   danni   cagionati   dalla
          circolazione in Italia dei veicoli a motore  e  natanti  di
          cui al presente articolo,  la  qualita'  di  domiciliatario
          dell'assicurato,  del  responsabile  civile  e   del   loro
          assicuratore; 
                c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle  ipotesi
          di cui ai commi 2 e 3, in nome e per  conto  delle  imprese
          aderenti, nelle azioni di risarcimento  che  i  danneggiati
          dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e  natanti
          immatricolati o registrati  all'estero  possono  esercitare
          direttamente nei suoi confronti  ai  sensi  della  presente
          legge.  Si  applicano  anche  nei  confronti  dell'ente  le
          disposizioni   che   regolano   l'azione   diretta   contro
          l'assicuratore  del  responsabile  civile  ai  sensi  della
          presente legge. 
              9. Ai fini della  proposizione  di  azione  diretta  di
          risarcimento nei confronti dell'organismo di cui  al  comma
          8, i termini di cui  all'art.  163-bis,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile sono aumentati di  due  volte  e
          non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni.  I
          termini di cui all'art. 313 del codice di procedura  civile
          non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.". 
              - Il decreto ministeriale  3  luglio  2003  (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre  2003,  n.   211)
          concerne la  "Tabella  delle  menomazioni  alla  integrita'
          psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita"; 
              - Per la legge 29 luglio 2000, n.  229,  vedi  le  note
          alle premesse.