Art. 354 Norme espressamente abrogate 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; la legge 24 dicembre 1969, n. 990; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738; la legge 7 febbraio 1979, n. 48; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742; la legge 22 dicembre 1986, n. 772; la legge 7 agosto 1990, n. 242; la legge 9 gennaio 1991, n. 20; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; la legge 17 febbraio 1992, n. 166; gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale. 7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
Note all'art. 354: - Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi le note alle premesse. - Il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1922, n. 81) concerne l'"Istituzione di un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidita' permanente". - Per il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, vedi le note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse. - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note alle premesse. - Per il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, vedi le note alle premesse. - Per il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, vedi le note alle premesse. - Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge n. 576 del 1982, come modificati dal presente decreto: "Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.". "Art. 10 (Presidente). - Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma. L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato." - Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla legge n. 576 del 1982, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: "Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)". "Art. 6 (Obblighi di comunicazione all'ISVAP)". "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti)". "Art. 7 (Amministrazione straordinaria)". "Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)". "Art. 25 (Contributo di vigilanza)". - Per la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi le note alle premesse. - Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi le note alle premesse. - Per la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi le note alle premesse. - Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle premesse. - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, vedi le note alle premesse. - L'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.) concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", abrogato dal presente decreto, recava: "Fondo di garanzia per le vittime della caccia". - Per la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi le note alle premesse. - Gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O.) recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)", abrogati dal presente decreto, recavano rispettivamente: "Art. 26 (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega)". "Art. 30 (Massimali di garanzia)". "Art. 33 (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)". - Per il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, vedi le note alle premesse. - Per il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. - L'art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.) recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", abrogato del presente decreto, recava: "Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa". - Per il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, vedi le note alle premesse. - L'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.) recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del cinque per cento. 2. (Abrogato). 3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comumcazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8. 4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai fini dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione. 5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 6. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni di invalidita' erogate dallo Stato. 7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. 8. All'atto della ripartizione delle disponibilita' giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST S.p.a. (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), e' autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilita' relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilita' relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verra' restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227. 9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997 del Ministro per le politiche agricole pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. 10. Al personale della societa' Poste italiane S.p.a. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo' permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 11. (Abrogato). 12. Al comma 4, secondo periodo, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "il regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione". 13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di Internet. L'Autorita' individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete. 14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. 15. (Abrogato). 16. (Abrogato). 17. E' consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, e' disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalita' di cui all'art. 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione e' disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia. 18. Tra gli enti di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. 20. (Omissis). 21. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 33 della legge 24 dicembre 1994, n. 724. 22. (Omissis). 23. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e' abrogata. 24. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge. 25. Le operazioni connesse alla trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste in essere in applicazione dell'art. 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale. 26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo' essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento. 27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. 28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 29. Al comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". 30. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: "l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente". 31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunita' economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui e' ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria. 32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma. 33. All'art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento". 34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8". - Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, vedi le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", come modificato dal presente decreto: "Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni. 2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate. 3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1. 4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001. 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'art. 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' soppresso. 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento: a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale. 10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffiisione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire aunue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse. 11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa. 14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo art. 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione. 15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 16. (Omissis). 17. All'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore". 18. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 19. (Omissis)". - Per il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi le note alle premesse. - L'art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", abrogato del presente decreto, recava: "Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti". - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57 del 2001, abrogati del presente decreto, recavano: "Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)". "Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)". "Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)". "Art. 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)". "Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)". "Art. 6 (Ricorsi)". - Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi le note alle premesse. - Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge n. 273 del 2002, abrogati del presente decreto, recavano: "Art. 19 (Premi con franchigia)". "Art. 20 (Attuario incaricato)". "Art. 21 (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)". "Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)". "Art. 23 (Modalita' di risarcimento del danno)". "Art. 25 (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)". "Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)". - Si riporta il testo dell'art. 81 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto: "Art. 81 (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo). - 1. (Abrogato). 2. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1". - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, vedi le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, vedi le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Poteri delle autorita). - 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 2. (Abrogato). 3. La commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.". - Il decreto ministeriale 26 maggio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1971, n. 141) concerne il "Riconoscimento dell'ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale S.r.l., con sede in Milano". - Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1972, n. 280) concerne l'"Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli, per estendere la garanzia ai territori degli Stati membri della Comunita' economica europea ed altri.". - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note alle premesse, in particolare l'art. 6 e' il seguente: "Art. 6 - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che: a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale; b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto. 3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi. 4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata: a) da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con propno atto; b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo. 5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilita' civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge. 9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.". - Il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211) concerne la "Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita"; - Per la legge 29 luglio 2000, n. 229, vedi le note alle premesse.