Art. 355. 
 
 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. 
  2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono
emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. 
 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005 
 
                               CIAMPI 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                               Consiglio dei Ministri 
                                    Scajola, Ministro delle attivita' 
                                                           produttive 
                                  La Malfa, Ministro per le politiche 
                                                          comunitarie 
                                    Baccini, Ministro per la funzione 
                                                             pubblica 
                                   Siniscalco, Ministro dell'economia 
                                                      e delle finanze 
                                   Castelli, Ministro della giustizia 
                                    Visto, il Guardasigilli: Castelli