Art. 36. 
 
                   Riserve tecniche dei rami vita 
 
  1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo  di  costituire,
per i contratti  del  portafoglio  italiano,  riserve  tecniche,  ivi
comprese  le  riserve  matematiche,  sufficienti   a   garantire   le
obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve  sono  costituite,
al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi
attuariali e delle  regole  applicative  individuate  dall'ISVAP  con
regolamento. 
  2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve  tecniche  spetta
all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via
permanente,   per   consentire   all'impresa   di   effettuare,   con
tempestivita',  gli  interventi  necessari.  A  tal  fine  l'attuario
incaricato  ha  l'obbligo  di  informare  prontamente  l'organo   con
funzioni  di  amministrazione  e  l'organo  che  svolge  funzioni  di
controllo  dell'impresa  qualora  rilevi  l'esistenza  di   possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel  momento,  di  formulare  un
giudizio di piena sufficienza  delle  riserve  tecniche  in  base  ai
principi da rispettare per la redazione della  relazione  tecnica  di
cui all'articolo 32, comma 3.  L'impresa,  se  non  e'  in  grado  di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo  stesso,
ne da' pronta comunicazione all'ISVAP. 
  3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni
esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare  complessivo
delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento  dei
capitali e delle rendite maturati, dei riscatti  e  dei  sinistri  da
pagare. 
    4. La riserva per la partecipazione  agli  utili  e  ai  ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai  beneficiari
dei contratti a titolo di partecipazione  agli  utili  tecnici  e  di
ristorni, purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti  agli
assicurati  o  non  siano  gia'  stati  considerati   nelle   riserve
matematiche. 
  5. Per la costituzione delle riserve tecniche  delle  assicurazioni
complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono  osservate  le
disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni. 
  6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono  gli  importi
di loro competenza e  sono  determinate  conformemente  agli  accordi
contrattuali di riassicurazione, in base  agli  importi  lordi  delle
riserve tecniche. 
  7. L'impresa  che  esercita  i  rami  vita  presenta  all'ISVAP  il
confronto tra le basi  tecniche,  diverse  dal  tasso  di  interesse,
impiegate  nel  calcolo  delle  riserve  tecniche  ed   i   risultati
dell'esperienza diretta.