Art. 39. 
 
              Valutazione delle attivita' patrimoniali 
 
  1. Gli  attivi  posti  a  copertura  delle  riserve  tecniche  sono
valutati al netto dei debiti contratti per  la  loro  acquisizione  e
delle eventuali poste rettificative. 
  2. La valutazione degli attivi  posti  a  copertura  delle  riserve
tecniche e' effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di
mancato realizzo. 
  3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative  ai
criteri di valutazione delle attivita' patrimoniali.