Art. 43. 
 
Riserve tecniche  relative  all'attivita'  esercitata  in  regime  di
                   stabilimento negli Stati terzi 
 
  1. Per le obbligazioni assunte dalle  sedi  secondarie  situate  in
Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle
leggi di tali Stati. 
  2.  L'ISVAP  verifica  che  nel  bilancio  dell'impresa   risultino
iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al
comma 1.