Art. 45. 
 
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti
                             finanziari 
 
  1. I prestiti subordinati possono essere  inclusi  nel  margine  di
solvibilita' disponibile,  limitatamente  alle  somme  effettivamente
versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base ai  quali,  in
caso di liquidazione ordinaria  o  coatta  dell'impresa,  i  prestiti
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti  di  tutti  gli  altri
creditori e vengano rimborsati solo previo  pagamento  di  tutti  gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione. 
  2. I prestiti subordinati possono essere  inclusi  nel  margine  di
solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i
documenti che ne regolano l'emissione: 
    a) prevedano espressamente che eventuali modifiche  siano  valide
solo previa autorizzazione dell'ISVAP; 
    b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba,
in casi diversi dalla liquidazione  dell'impresa,  essere  rimborsato
prima della scadenza convenuta; 
    c) per i prestiti a  scadenza  fissa,  prevedano  che  la  durata
minima non sia inferiore a cinque anni; 
    d) per i prestiti per i quali  non  e'  stabilita  una  scadenza,
prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni; 
    e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo
su  iniziativa  dell'impresa  emittente   e   previa   autorizzazione
dell'ISVAP. 
  3.  Per  i  prestiti  a  scadenza  fissa,  l'impresa  e'  tenuta  a
sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un  anno  prima
della data  di  scadenza  del  prestito,  un  piano  che  indichi  le
modalita' ed  i  mezzi  tramite  i  quali,  alla  scadenza  medesima,
l'impresa intende mantenere le  condizioni  di  solvibilita',  tenuto
anche conto delle prevedibili esigenze del  margine  di  solvibilita'
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del
piano non ricorre se l'impresa ha  ridotto  gradualmente,  nel  corso
degli ultimi cinque anni precedenti la data  di  scadenza,  l'importo
del  prestito  computato  ai  fini  del   margine   di   solvibilita'
disponibile, provvedendo contestualmente alla  sua  sostituzione  con
elementi idonei. 
  4. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  precludono  la
possibilita' di rimborso anticipato, totale o parziale, dei  prestiti
a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e  previa  autorizzazione
dell'ISVAP. 
  5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei  prestiti  per  i
quali non e' stabilita una scadenza puo' essere  effettuato  soltanto
ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata  richiesta
motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per  il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione  attestante,  tramite
indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio  al
margine  di  solvibilita'  disponibile  anche  tenuto   conto   delle
prevedibili esigenze  del  margine  di  solvibilita'  richiesto  alla
chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende  procedere  al
rimborso  anticipato.   L'autorizzazione   dell'ISVAP   puo'   essere
rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. 
  7. Per i prestiti, per i  quali  non  e'  stabilita  una  scadenza,
l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP,  o
la richiesta di rimborso anticipato  comportano  la  riduzione  della
percentuale di utilizzo del prestito subordinato  dal  cinquanta  per
cento  al  venticinque  per  cento  del   margine   di   solvibilita'
disponibile o, se inferiore, del margine di  solvibilita'  richiesto.
In caso di esercizio  del  preavviso  si  applicano  le  disposizioni
contenute nel comma 3. 
  8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari
anche con scadenza determinata, purche' non inferiore a  dieci  anni,
comprese le azioni preferenziali cumulative di cui  all'articolo  44,
comma  3,  lettera  b),  possono  essere  inclusi  nel   margine   di
solvibilita' disponibile,  limitatamente  alle  somme  effettivamente
versate, se soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso
puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; 
    b) e' esclusa  nei  documenti  che  ne  regolano  l'emissione  la
rimborsabilita' su iniziativa del portatore  o  senza  la  preventiva
autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione  dell'ISVAP  puo'  essere
rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini
del rimborso e della relativa autorizzazione deve  essere  presentata
richiesta  motivata  all'ISVAP  almeno  sei  mesi  prima  della  data
stabilita per il  rimborso,  accompagnata  da  idonea  documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalita' e  dei  mezzi  con  i
quali l'impresa intende  mantenere  le  condizioni  di  solvibilita',
l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche
tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine  di  solvibilita'
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere al rimborso; 
    c) e' prevista nei  documenti  che  ne  regolano  l'emissione  la
possibilita'  di  differire  il  pagamento  degli  interessi   quando
l'impresa non dispone del  margine  di  solvibilita'  richiesto.  Gli
interessi maturati e non corrisposti  sono  esclusi  dal  margine  di
solvibilita' disponibile; 
    d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione  che  i
crediti del prestatore nei confronti  dell'impresa  sono  interamente
subordinati a quelli  di  tutti  i  creditori  non  subordinati,  ivi
compresi gli assicurati; 
    e) e' prevista nei  documenti  che  ne  regolano  l'emissione  la
capacita' del debito e degli interessi, maturati e  non  corrisposti,
di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo  tale
che   sia   consentito   all'impresa   di   proseguire   regolarmente
l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono
aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla  sua  ricostituzione
nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in  modo
adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di  assorbimento
delle perdite. 
  9.  L'ISVAP  individua,  con   regolamento,   le   condizioni   che
garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa  di  assicurazione
in presenza delle quali i titoli a durata  indeterminata,  gli  altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed
i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine
di solvibilita' disponibile. 
  10. Nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  nel
presente articolo le  azioni  preferenziali  cumulative,  i  prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e  gli  altri  strumenti
finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di  solvibilita'
corretta di un'impresa  di  assicurazione  e  di  solvibilita'  della
relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.