Art. 58. 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della  Repubblica
e   che   intende   esercitare    esclusivamente    l'attivita'    di
riassicurazione  e'  autorizzata  dall'ISVAP,  con  provvedimento  da
pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei  rami  vita  o
per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o  piu'
dei rami vita e danni. 
  3. L'autorizzazione e' valida per il territorio  della  Repubblica,
nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.