Art. 6. 
 
                     Destinatari della vigilanza 
 
  1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: 
    a)  delle  imprese,  comunque  denominate   e   costituite,   che
esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione
o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi  forma,  ovvero
operazioni di capitalizzazione e  di  gestione  di  fondi  collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in  caso
di  vita  o  in  caso  di  cessazione  o   riduzione   dell'attivita'
lavorativa; 
    b) dei gruppi assicurativi  e  dei  conglomerati  finanziari  nei
quali sono incluse imprese di assicurazione e di  riassicurazione  in
conformita' alla specifica normativa ad essi applicabile; 
    c) dei soggetti, enti e organizzazioni  che  in  qualunque  forma
svolgono funzioni parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle
imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  limitatamente  ai
profili assicurativi e riassicurativi; 
    d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione,  dei
periti di  assicurazione  e  di  ogni  altro  operatore  del  mercato
assicurativo.