Art. 62. 
 
             Esercizio dell'attivita' di riassicurazione 
 
  1. L'ISVAP determina, con  regolamento,  le  disposizioni  relative
alla  formazione  e  alla  copertura  delle   riserve   tecniche   ed
all'adeguatezza  patrimoniale  per  l'esercizio   dell'attivita'   di
riassicurazione nel rispetto  dei  principi  generali  previsti  agli
articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e  prudente
gestione dell'impresa. 
  2.  L'impresa  di   assicurazione   che   esercita   congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo III relativamente all'assicurazione diretta.  All'attivita'
di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si  applicano
le disposizioni specificamente stabilite per tali  imprese  ai  sensi
del comma 1.