Art. 65. 
 
   Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto 
 
  1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto  del
tipo  di  affari  assunti  dall'impresa  di  riassicurazione  e,   in
particolare,  della  natura,  dell'ammontare  e  della  cadenza   dei
pagamenti dei  sinistri  attesi,  in  modo  tale  che  sia  possibile
realizzare  condizioni   di   sufficienza,   liquidita',   sicurezza,
qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti. 
  2. L'impresa  di  riassicurazione  e'  tenuta  ad  una  adeguata  e
diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che  essa  possa
rispondere  al  cambiamento  delle  condizioni   economiche   ed   in
particolare all'andamento dei  mercati  finanziari  e  immobiliari  o
all'impatto dei sinistri catastrofali. 
  3. L'impresa di riassicurazione deve  tenere  un  registro  da  cui
risultano le attivita' a copertura delle riserve  tecniche  dei  rami
vita e dei rami danni. In qualsiasi momento  l'importo  degli  attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei  movimenti,
almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 
  4. Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche  ed
iscritte   nel   registro   sono   riservate   in   modo    esclusivo
all'adempimento   delle   obbligazioni   assunte   dall'impresa    di
riassicurazione con  i  contratti  ai  quali  le  riserve  stesse  si
riferiscono. Le attivita' di  cui  al  presente  comma  costituiscono
patrimonio  separato   rispetto   alle   altre   attivita'   detenute
dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. 
  5. L'impresa di riassicurazione comunica  all'ISVAP  la  situazione
delle attivita'  risultante  dal  registro.  L'ISVAP  determina,  con
regolamento, le disposizioni  per  la  formazione  e  la  tenuta  del
registro, con particolare riguardo all'annotazione  delle  operazioni
effettuate, nonche' i termini, le  modalita'  e  gli  schemi  per  le
comunicazioni periodiche.