Art. 67. 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'ISVAP determina, con  regolamento,  le  disposizioni  relative
all'adeguatezza  patrimoniale  della   sede   secondaria,   ai   fini
dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della
Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64,  65
e 66,  avuto  comunque  riguardo  all'esigenza  di  sana  e  prudente
gestione.