Art. 77. 
 
                     Requisiti dei partecipanti 
 
  1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  sentito   l'ISVAP,
determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei  titolari
di partecipazioni rilevanti. 
  2. Con il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  delle
attivita'  produttive  stabilisce   le   soglie   partecipative   per
l'applicazione del medesimo comma 1. A  questo  fine  si  considerano
anche  le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di   societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 
  3. In mancanza  dei  requisiti  non  possono  essere  esercitati  i
diritti di voto e gli  altri  diritti,  che  consentono  di  influire
sull'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione,  inerenti  alle
partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza,
la deliberazione o il  diverso  atto,  adottati  con  il  voto  o  il
contributo determinanti delle partecipazioni previste  dal  comma  1,
sono  impugnabili  secondo   le   previsioni   del   codice   civile.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro  sei  mesi
dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a  iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se
questa e' soggetta solo a  deposito  presso  l'ufficio  del  registro
delle  imprese,  entro  sei  mesi  dalla  data   del   deposito.   Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto  di
voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare  costituzione  della
relativa assemblea. 
  4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei
soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono  essere  alienate
entro i termini stabiliti dall'ISVAP.