Art. 81. 
 
                        Vigilanza prudenziale 
 
  1. L'ISVAP, al  fine  di  verificare  l'osservanza  degli  obblighi
indicati negli articoli  79  e  80,  puo'  chiedere  informazioni  ai
soggetti comunque interessati. 
  2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla  stabilita'
dell'impresa,   avuto   riguardo   alla   natura   ed   all'andamento
dell'attivita' svolta dalla  societa'  partecipata,  alla  dimensione
dell'investimento in relazione  al  patrimonio  libero  dell'impresa,
l'ISVAP ordina che  la  stessa  sia  alienata  ovvero  opportunamente
ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a  tal  fine  un
termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver  luogo
senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione. 
  3. Nel caso in cui  l'impresa  non  ottemperi  all'ordine,  l'ISVAP
nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o,  se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un  commissario  per
la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone  al
Ministro delle attivita' produttive l'adozione del  provvedimento  di
amministrazione straordinaria oppure  la  revoca  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'. 
  4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma  2  comporta,
in  ogni  caso,   l'esclusione   dell'investimento   dagli   elementi
costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione.