Art. 84. 
 
                Impresa di partecipazione capogruppo 
 
  1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo presso  la  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o
riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia  di
requisiti di professionalita',  di  onorabilita'  e  di  indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
  2. Alla societa' di partecipazione  assicurativa  o  riassicurativa
capogruppo  si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  di   cui
all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 
  3. Alle  imprese  di  partecipazione  capogruppo  si  applicano  le
disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.