Art. 90 Schemi 1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'. 2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, nonche' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. 3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento. 4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'ISVAP ne richiede la collaborazione.